TL;DR: Il soggetto passivo che non effettua più operazioni per le quali l’identificazione IVA è obbligatoria deve personalmente richiedere l’invalidazione del proprio numero intracomunitario presso il Servizio delle imposte delle imprese (SIE) competente.
Chi è interessato da questo obbligo
L’obbligo di richiedere l’invalidazione grava esclusivamente sul soggetto passivo che ha cessato ogni attività o operazione che giustifichi l’attribuzione di un numero di partita IVA intracomunitaria. Ciò include i casi in cui il soggetto non effettua più cessioni, acquisizioni intracomunitarie, importazioni o uscite da regimi sospensivi che richiedano l’identificazione.
Quando agire
La richiesta deve essere presentata non appena il soggetto passivo non effettua più alcuna operazione soggetta all’obbligo di identificazione. Non è prevista alcuna tolleranza o scadenza specifica: l’invalidazione deve essere richiesta senza ritardo.
A chi rivolgersi
Il Servizio delle imposte delle imprese (SIE) competente è l’unico interlocutore per questa procedura. È a questo ufficio che il soggetto passivo deve rivolgersi per avviare la procedura di invalidazione del numero nella banca dati dei soggetti passivi comunitari.
Casi particolari ed esclusioni
L’invalidazione non riguarda i soggetti passivi che mantengono operazioni che giustificano il mantenimento del numero (es.: attività residuali o occasionali). Le persone giuridiche non soggette o i soggetti passivi non debitori non sono tenuti a richiedere l’invalidazione se non sono mai stati identificati.
Conseguenze dell’omissione
Procedura e modalità
La richiesta viene effettuata direttamente presso il SIE. Le fonti disponibili non impongono modalità specifiche (online o cartacee), ma il soggetto passivo deve assicurarsi che la richiesta sia formalizzata e tracciabile.