TLDR: L'obbligo si applicava alle persone che esercitavano un'attività lucrativa su suolo pubblico o in un luogo pubblico senza avere in Francia una dimora o residenza fissa da più di sei mesi. Dovevano farsi conoscere dall'amministrazione fiscale e depositare una somma a garanzia del recupero delle imposte e tasse. Questo dispositivo è stato soppresso a decorrere dal 7 dicembre 2020.
Pubblico interessato
L'obbligo riguardava esclusivamente gli individui che esercitavano un'attività lucrativa su suolo pubblico o in un luogo pubblico, senza dimora né residenza fissa in Francia da più di sei mesi. Non veniva fatta alcuna distinzione in base al tipo di attività, purché fosse lucrativa.
Natura dell'obbligo
Le persone interessate dovevano:
- Farsi conoscere dall'amministrazione fiscale.
- Depositare trimestralmente una somma a garanzia del recupero delle imposte e tasse di cui erano debitori.
- Esibire, su richiesta, la ricevuta rilasciata in cambio del deposito.
Portata della misura
La misura si applicava indipendentemente dalla nazionalità o dallo status giuridico dell'attività (commerciale, artigianale, ecc.), purché fossero rispettati i criteri di luogo e durata.
Quadro giuridico
L'obbligo era disciplinato dall'articolo 302 octies del codice generale delle imposte (CGI). Questo testo specificava le modalità di dichiarazione e di deposito della somma di garanzia.
Soppressione del dispositivo
L'articolo 127 della legge n° 2020-1525 del 7 dicembre 2020 ha soppresso questo dispositivo a decorrere dalla sua data di pubblicazione. I commenti amministrativi associati sono stati ritirati alla stessa data.
Esclusioni e limiti
Non erano previste eccezioni per categorie specifiche di lavoratori ambulanti. Il dispositivo non si applicava alle persone che avevano una dimora o residenza fissa in Francia da più di sei mesi.
Contesto storico
Questo obbligo mirava a garantire il recupero delle imposte per contribuenti mobili, la cui localizzazione poteva rendere difficile il monitoraggio fiscale classico.