Come compensare le perdite fiscali sui redditi di capitale?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 1 settembre 2026

TLDR: In Francia, le perdite in capitale subite da una persona fisica nell’ambito della gestione del proprio patrimonio privato, in caso di mancato rimborso di prestiti partecipativi (concessi a partire dal 1° gennaio 2016) o di minibond (sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2017), possono essere compensate con alcuni redditi di capitale mobile. La compensazione è soggetta a condizioni temporali, limiti massimi e esclusioni rigorose.

Chi può beneficiare della compensazione?

La compensazione è riservata esclusivamente alle persone fisiche che agiscono nell’ambito della gestione del proprio patrimonio privato. Riguarda le perdite in capitale derivanti dal mancato rimborso:

Campo di applicazione temporale

La compensazione viene effettuata per l’anno in cui il credito diventa definitivamente irrecuperabile (ai sensi dell’articolo 272 del CGI) o per i cinque anni successivi. Per i minibond, questo regime rimane applicabile alle sottoscrizioni effettuate fino al 10 novembre 2023, nonostante la soppressione del regime dei minibond.

Modalità di compensazione

La compensazione avviene nella dichiarazione complessiva dei redditi presentata l’anno successivo alla percezione degli interessi interessati. È applicabile esclusivamente:

La perdita compensabile non viene presa in considerazione per la determinazione della base imponibile della ritenuta forfetaria obbligatoria (articolo 125 A del CGI). Inoltre, la base imponibile dei prelievi sociali (riscossi alla fonte o tramite ruolo) è determinata senza tenere conto della perdita deducibile considerata per l’imposta sul reddito.

Redditi esclusi dalla compensazione

Le perdite in capitale non possono essere compensate con:

Obblighi dichiarativi

In caso di compensazione, il contribuente deve allegare alla dichiarazione dei redditi una nota che indichi, per ogni anno, il dettaglio delle perdite riportate (articolo 41 duodecies N dell’allegato III al CGI).

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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