TLDR: La conversione dei redditi in valuta estera in euro avviene generalmente al tasso di cambio in vigore alla data di ogni operazione. Esistono regole specifiche a seconda del tipo di reddito o imposta (es.: tasso medio annuo per le piattaforme digitali, tasso alla chiusura dell’esercizio per crediti e debiti).
Principio generale di conversione
La regola di base prevede l’applicazione del tasso di cambio in vigore alla data di ogni operazione per convertire gli importi espressi in valuta estera in euro. Questo principio si applica, in particolare, alla determinazione delle plusvalenze immobiliari, dove il prezzo di cessione, il prezzo di acquisto e le spese devono essere convertiti al tasso del giorno di ogni transazione.
Casi specifici per tipo di reddito o imposta
Redditi di capitale mobile
Per i redditi di capitale mobile (art. 122 CGI), la conversione avviene al tasso di cambio del giorno del pagamento dei proventi incassati.
Crediti e debiti in valuta estera
I crediti, le attività e i debiti espressi in valuta estera devono essere valutati alla chiusura di ogni esercizio secondo l’ultimo cambio noto a quella data. Gli scostamenti di cambio rilevati sono presi in considerazione per la determinazione del risultato imponibile.
Operazioni su piattaforme digitali
Per le operazioni effettuate su piattaforme digitali, la conversione delle contropartite in valuta estera deve utilizzare il tasso di cambio medio annuo pubblicato dalla BCE per l’anno considerato.
Titoli espressi in valuta estera (istituti di credito e imprese di investimento)
I titoli espressi in valuta estera detenuti dagli istituti di credito o dalle imprese di investimento sono valutati alla chiusura di ogni esercizio secondo l’ultimo cambio noto. Gli scostamenti di cambio sono inclusi nel risultato imponibile. Fanno eccezione i titoli di investimento o di partecipazione finanziati in euro: i loro scostamenti di cambio non sono considerati per il risultato fiscale.
Imposte specifiche
- Imposta sulle convenzioni di assicurazione: la conversione avviene al tasso ufficiale del giorno del fatto generatore dell’imposta (data di scadenza dei premi).
- Imposta complementare (art. 223 WW ter CGI): la conversione degli importi in valuta estera avviene al tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio pubblicato dalla BCE o dalla Banca di Francia.
- Base imponibile (art. 266 CGI): il tasso di cambio da applicare è l’ultimo tasso pubblicato dalla BCE alla data di esigibilità dell’imposta.
Eccezioni e limiti
Alcuni scostamenti di cambio latenti possono essere esclusi dal risultato imponibile, in particolare per i prestiti contratti per finanziare un bene destinato alla locazione a determinate condizioni. Inoltre, per i titoli di investimento o di partecipazione espressi in valuta estera e finanziati in euro, gli scostamenti di conversione non sono considerati per la determinazione del risultato fiscale.
Casi particolari per i beni immobiliari
Se il prezzo è espresso in valuta estera e pagabile a termine, l’imposta è liquidata sulla stima del valore reale alla data della convenzione. In caso di prezzo pagabile in contanti, la conversione avviene al tasso del giorno della vendita.