Come convertire il prezzo dei beni immobili quotati in valuta estera in euro per il calcolo dell’imposta?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 7 settembre 2026

TLDR: Per le plusvalenze immobiliari, converti tutti gli elementi (prezzo di cessione, di acquisizione, spese) in euro al tasso di cambio della data di ogni operazione. Per le mutazioni a titolo oneroso, usa il tasso del giorno della vendita se il pagamento è in contanti, oppure una stima alla data della convenzione se il pagamento è rateale. Per le operazioni antecedenti all’euro, converti prima in franchi al tasso del giorno, poi in euro al tasso fisso di 6,55957 FRF/€.

Regole generali per le plusvalenze immobiliari

Tutti gli elementi che determinano la plusvalenza (prezzo di cessione, prezzo di acquisizione, spese di maggiorazione o di riduzione) espressi in valuta estera devono essere convertiti in euro al tasso di cambio applicabile alla data di ogni operazione. Questa regola si applica conformemente all’articolo 150 V del CGI.

Casi particolari: operazioni antecedenti all’euro

Se l’operazione è avvenuta prima dell’introduzione dell’euro, la conversione avviene in due fasi:

  1. Conversione della valuta estera in franchi francesi (FRF) al tasso di cambio della data dell’operazione.
  2. Conversione dell’importo in franchi in euro al tasso fisso di 6,55957 FRF per 1 euro.

Mutazioni a titolo oneroso di immobili

Pagamento in contanti

Se il prezzo è espresso in valuta estera e pagabile in contanti, la conversione in euro avviene al tasso di cambio del giorno della vendita.

Pagamento rateale

Se il prezzo è pagabile a rate, l’imposta viene liquidata sulla base della stima del valore reale della valuta estera alla data della convenzione. Un supplemento di diritto può essere richiesto se le somme effettivamente versate superano tale stima.

Precisioni sugli elementi da convertire

La conversione riguarda esclusivamente i seguenti elementi:

Nessun altro componente (spese accessorie, tasse locali, ecc.) è soggetto a questa regola, salvo menzione esplicita nei testi fiscali.

Esclusioni e limiti

Le regole sopra esposte non si applicano a:

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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