In breve: È possibile dedurre i contributi obbligatori previsti dall’articolo 154 bis del CGI nonché alcuni contributi complementari, facoltativi o relativi a contratti di assicurazione collettiva, nei limiti e alle condizioni applicabili. L’esercizio di deduzione dipende dalla natura del contributo, dal suo pagamento e dalla sua imputazione all’esercizio.
Chi può applicare la deduzione
L’articolo 154 bis del CGI riguarda i lavoratori autonomi i cui redditi sono assoggettati all’imposta sul reddito nella categoria dei redditi industriali e commerciali o dei redditi non commerciali e che versano contributi a regimi per lavoratori non subordinati.
Quali contributi è possibile dedurre?
È possibile dedurre i contributi versati ai regimi obbligatori di assegni familiari, assicurazione per la vecchiaia, invalidità-decesso, malattia e maternità.
L’articolo 154 bis prevede inoltre, a determinate condizioni, la deduzione di alcuni contributi complementari obbligatori, di contratti di assicurazione collettiva, di regimi facoltativi e di versamenti a piani di risparmio previdenziale.
I contributi complementari obbligatori che superano il contributo minimo obbligatorio, così come i contributi e i premi facoltativi, sono soggetti a massimali distinti. Tali massimali variano in base alla garanzia finanziata e al reddito imponibile; alcuni sono calcolati in funzione del massimale annuo della previdenza sociale.
A quale esercizio imputare la deduzione?
In linea di principio, è necessario imputare un costo all’esercizio a cui si riferisce. Esso deve essere definitivamente sostenuto e costituire un debito certo nel suo principio e nel suo importo.
I contributi previdenziali sono calcolati ogni anno in via provvisoria e successivamente rettificati quando il reddito professionale definitivo è noto. Una regolarizzazione certa nel suo principio e determinabile con una sufficiente approssimazione alla chiusura dell’esercizio può essere contabilizzata come accantonamento nell’esercizio a cui si riferisce, anche se diventa esigibile successivamente.
Per un contratto di assicurazione collettiva che non copre rischi rientranti nell’assicurazione sulla vita, un contributo dovuto può essere dedotto a titolo di costi da pagare quando costituisce un debito certo nel suo principio e nel suo importo, fatti salvi i limiti e le condizioni applicabili.
Per un contratto di assicurazione collettiva che copre esclusivamente rischi rientranti nell’assicurazione sulla vita, in particolare un’integrazione pensionistica, la deduzione avviene a titolo dell’esercizio del pagamento effettivo. Essa è distinta dalla riduzione d’imposta prevista dall’articolo 199 septies del CGI.
Come effettuare la dichiarazione
Per i redditi 2025, se svolgete un’attività artigianale, commerciale o professionale, effettuate un’unica dichiarazione su impots.gouv.fr per il calcolo dei vostri contributi e versamenti sociali personali e della vostra imposta sul reddito. La consueta dichiarazione fiscale comprende una sezione « sociale ». Se la voce « Dichiarazione dei redditi dei lavoratori autonomi » non è selezionata automaticamente, potete selezionarla.
La dichiarazione sociale e fiscale unificata riguarda i lavoratori autonomi che svolgono un’attività artigianale, industriale, commerciale, agricola o professionale, nonché i professionisti e gli ausiliari sanitari convenzionati soggetti al regime interessato. È obbligatoria per via telematica, sia che siate soggetti all’imposta sia che non lo siate.
I microimprenditori non rientrano in questa dichiarazione unificata. Continuano a presentare la loro dichiarazione specifica presso l’Urssaf o la Cgss per il loro fatturato o i loro ricavi.
I redditi dichiarati su impots.gouv.fr vengono trasmessi automaticamente all’Urssaf o alla Cgss. Tale trasmissione consente di ricalcolare i piani dei contributi provvisori e di regolarizzare il contributo definitivo.
CSG e CRDS
La CSG e la CRDS sono calcolate sul reddito da attività considerato ai fini dell’imposta sul reddito, maggiorato dei contributi sociali obbligatori, ad esclusione della CSG e della CRDS.
L’Urssaf vi trasmette un’attestazione di versamento della CSG-CRDS che indica, in particolare, l’importo deducibile della CSG. Quando l’aliquota della CSG applicabile è del 6,80% sui redditi sostitutivi, la CSG versata è deducibile dal reddito imponibile. Questa regola non consente di dedurre automaticamente tutta la CSG né la CRDS.