TLDR: Le imprese non stabilite nell’UE soggette all’IVA o con obblighi dichiarativi in Francia devono designare un rappresentante fiscale accreditato in Francia (art. 289 A del CGI). Eccezioni: imprese di Islanda/Norvegia o che effettuano esclusivamente cessioni di gas, elettricità, calore o freddo con IVA dovuta dall’acquirente. La designazione avviene online tramite lo sportello telematico per le formalità delle imprese, con un numero di accreditamento obbligatorio. Il rappresentante deve dimostrare la propria solvibilità o fornire una garanzia finanziaria (10.000 € forfettari se non determinabile).
Chi è soggetto all’obbligo?
Ogni impresa non stabilita nell’UE soggetta all’IVA in Francia o con obblighi dichiarativi deve designare un rappresentante fiscale accreditato in Francia. Questo obbligo si applica anche in caso di operazioni esenti, se sono richieste dichiarazioni.
Eccezioni all’obbligo
Non sono tenute a designare un rappresentante fiscale:
- le imprese che effettuano esclusivamente cessioni di gas naturale, elettricità, calore o freddo per le quali l’IVA è dovuta dall’acquirente (art. 283, 2 quinquies del CGI);
- le imprese stabilite in Islanda o in Norvegia, Stati parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che hanno stipulato convenzioni fiscali con la Francia.
Obblighi dichiarativi senza operazioni imponibili
Anche in assenza di operazioni imponibili in Francia, un’impresa non stabilita nell’UE deve designare un rappresentante fiscale se ha obblighi dichiarativi da adempiere.
Procedura di designazione
La dichiarazione di costituzione dell’impresa non stabilita nell’UE deve essere effettuata elettronicamente sul portale sportello telematico per le formalità delle imprese. Il numero di accreditamento del rappresentante fiscale, rilasciato dal servizio delle imposte, deve essere indicato. L’impresa può conferire un mandato espresso al proprio rappresentante per compiere questa formalità.
Requisiti del rappresentante fiscale
Il rappresentante fiscale deve essere unico per tutte le operazioni effettuate in Francia dall’impresa rappresentata. Deve fornire:
- una giustificazione della propria solvibilità finanziaria o una garanzia finanziaria (art. 289 A, IV-A-3° del CGI);
- un impegno scritto a adempiere alle formalità e agli obblighi fiscali dell’impresa rappresentata, nonché a versare l’IVA dovuta da quest’ultima.
Se il livello di solvibilità o di garanzia non può essere determinato, la garanzia finanziaria è fissata forfettariamente a 10.000 € (decreto del 20 aprile 2022). Un modello di designazione (BOI-LETTRE-000082) è disponibile e qualsiasi altro documento deve rispettare le condizioni dell’art. 289 A del CGI e dell’art. 242 novodecies dell’allegato II al CGI.
Cessazione dell’obbligo
L’impresa non stabilita nell’UE che non effettua più operazioni imponibili in Francia deve denunciare la designazione del proprio rappresentante fiscale. Quest’ultimo informa per iscritto, senza indugio, il Servizio delle Imposte delle Imprese (SIE) competente trasmettendogli la denuncia.
Conseguenze della mancata designazione
In caso di mancata designazione di un rappresentante fiscale, l’IVA e, ove applicabile, le sanzioni associate sono dovute dal destinatario dell’operazione imponibile.