In breve: In linea di principio, i familiari di un agente diplomatico in servizio in Francia sono considerati fiscalmente domiciliati nello Stato d’invio. Lo svolgimento di un’attività lucrativa rientra tra le eccezioni a questa presunzione. Ai sensi del diritto interno francese, un’attività professionale principale, subordinata o autonoma, esercitata in Francia può comportare che il contribuente sia considerato fiscalmente domiciliato in Francia, salvo che l’attività sia esercitata a titolo accessorio o che si applichi una disposizione convenzionale contraria.
Attività professionale esercitata in Francia
In linea di principio, i familiari di un agente diplomatico in servizio in Francia sono considerati domiciliati nello Stato d’invio. Questa presunzione non si applica, in particolare, quando si esercita un’attività lucrativa.
Ai sensi del diritto interno francese, l’articolo 4 B del Codice generale delle imposte considera fiscalmente domiciliata in Francia la persona che vi esercita un’attività professionale subordinata o autonoma, salvo che dimostri che tale attività vi è esercitata a titolo accessorio.
L’attività principale viene valutata in particolare in base al tempo che vi si dedica o ai redditi che essa produce. I criteri ordinari dell’articolo 4 B non si applicano durante il periodo in cui rimane applicabile la presunzione legata allo status diplomatico.
Regole previste da una convenzione fiscale
Una convenzione fiscale internazionale può prevedere regole diverse per determinare la residenza fiscale. Anche se si soddisfa un criterio di domiciliazione previsto dal diritto francese, non si è considerati residenti in Francia quando la convenzione applicabile attribuisce la residenza fiscale a un altro Stato.