TL;DR: In Francia, tutte le aziende soggette o identificate ai fini IVA devono dichiarare e pagare questa imposta esclusivamente per via elettronica, compresa l’IVA all’importazione a partire dal 1° gennaio 2022. Le dichiarazioni sono precompilate a partire dal 14 di ogni mese con i dati doganali e devono essere trasmesse tramite i moduli ufficiali (es. 3310-CA3-SD o 3517-AGR-SD CA 12A) disponibili su impots.gouv.fr. Le aziende extra UE devono avvalersi di un rappresentante fiscale. Sono previste regole specifiche per le correzioni, la soglia di 4.000 € e gli enti senza scopo di lucro.
Chi deve dichiarare l’IVA?
Tutte le persone soggette o identificate ai fini IVA in Francia sono tenute a dichiarare e pagare l’IVA all’importazione nella dichiarazione del volume d’affari a partire dal 1° gennaio 2022. Ciò include:
- Le aziende stabilite in Francia.
- I soggetti non stabiliti in Francia che effettuano operazioni imponibili o sono identificati ai fini IVA.
- Le persone giuridiche non soggette ma identificate ai fini IVA, che si sostituiscono alle procedure di rimborso.
Le aziende stabilite al di fuori dell’Unione europea tenute al pagamento dell’IVA in Francia devono dichiarare per via elettronica tramite un rappresentante fiscale, conformemente all’articolo 289 A del CGI.
Modalità di dichiarazione elettronica
La dichiarazione IVA è obbligatoriamente elettronica per tutti i contribuenti, senza eccezioni per il supporto cartaceo. Le modalità includono:
-
Moduli ufficiali: Le dichiarazioni devono essere trasmesse tramite i moduli disponibili online su impots.gouv.fr (sezione « Ricerca moduli »).
- Modulo n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963): Per i contribuenti che presentano dichiarazioni mensili o trimestrali.
- Modulo n° 3517-AGR-SD CA 12A (CERFA n° 10968): Per i contribuenti che rientrano nel regime semplificato dell’agricoltura.
-
Precompilazione automatica: A partire dal 14 di ogni mese, le dichiarazioni online sono precompilate con le basi imponibili dell’IVA all’importazione, dovuta per le importazioni tassabili effettuate nel mese precedente, sulla base dei dati doganali.
-
Verifica obbligatoria: I contribuenti devono verificare gli importi precompilati, il cui dettaglio è accessibile nell’area « Dati ATVAI » del proprio account professionale su douane.gouv.fr.
Scadenze e trasmissione
La trasmissione elettronica delle dichiarazioni è consentita fino alla data limite di presentazione prevista dall’articolo 287 del CGI e dall’articolo 39 dell’allegato IV al CGI. Oltre questa data, la teledichiarazione viene presa in considerazione con la menzione « Deposito fuori termine ».
Per la procedura EDI, i contribuenti devono pagare l’importo delle imposte dovute al momento stesso della presentazione della dichiarazione. I versamenti successivi a un avviso di riscossione (es.: ravvedimenti dopo controllo fiscale) non vengono effettuati tramite telepagamento.
Correzioni e rettifiche
In caso di omissione di ricavi imponibili in una dichiarazione che faccia emergere un credito d’imposta non imputabile, l’azienda può rettificare l’errore aggiungendo i ricavi non dichiarati a quelli del mese di scoperta dell’omissione, a condizione di non aver ottenuto un rimborso di crediti d’imposta detraibile non imponibile per il periodo successivo.
- Importo ≤ 4.000 €: La correzione può essere effettuata aggiungendo le omissioni alla dichiarazione del mese di scoperta.
- Importo > 4.000 €: Deve essere presentata una dichiarazione rettificativa per il periodo interessato, alle stesse condizioni della dichiarazione iniziale.
Regimi specifici e soglie
- Dichiarazioni trimestrali: Le aziende per le quali l’IVA esigibile annualmente è inferiore a 4.000 € possono presentare dichiarazioni trimestrali.
- Enti senza scopo di lucro: Possono optare per dichiarazioni trimestrali se l’imposta versata l’anno precedente, sulla base delle sole dichiarazioni periodiche, non supera i 4.000 €.
Sanzioni
Il mancato rispetto dell’obbligo di teledichiarazione o di telepagamento è sanzionato conformemente all’articolo 1738 del CGI.