TLDR: I dividendi distribuiti da un OICVM (come un FCP) sono redditi di capitale mobiliare. I gestori applicano e versano la ritenuta alla fonte (art. 119 bis CGI) e dichiarano le somme attribuite a ciascun portatore di quote.
Natura dei dividendi degli OICVM
Le somme o i valori distribuiti da un OICVM costituiscono redditi di capitale mobiliare per i portatori di quote alla data della distribuzione. Questa qualificazione si applica salvo eccezioni previste dalla legge (es.: distribuzioni menzionate agli articoli 7 e 7 bis del II dell’articolo 150-0 A del CGI).
Obblighi dei gestori degli OICVM
I gestori dei fondi comuni di investimento sono tenuti a:
- Applicare e versare all’Erario la ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 119 bis del CGI, nonché i prelievi degli articoli 117 quater e 125 A, in proporzione alla quota di ciascun portatore di quote.
- Dichiarare le somme o i valori attribuiti a ciascun portatore di quote, conformemente agli obblighi stabiliti per decreto.
Dichiarazione da parte del portatore di quote
I dividendi degli OICVM costituiscono redditi di capitale mobiliare.
Modalità di dichiarazione online
Per dichiarare online, collegati al tuo spazio Agenzia delle Entrate con il tuo numero fiscale e la tua password. Se è la tua prima dichiarazione, utilizza i codici forniti in una lettera dell’amministrazione fiscale. I dati precompilati (es.: redditi noti) sono disponibili, ma devi verificare e completare le informazioni mancanti.
Vantaggi della dichiarazione online
La dichiarazione online offre diversi vantaggi:
- Termine aggiuntivo rispetto alla dichiarazione cartacea.
- Accesso a dati precompilati e a un aiuto per l’inserimento.
- Calcolo automatico di alcuni elementi (es.: spese chilometriche).
- Ricezione immediata di una ricevuta di conferma e di un avviso di situazione dichiarativa.
- Possibilità di correggere la tua dichiarazione anche dopo la firma.
Scadenze e documentazione
I gestori degli OICVM devono trasmettere al polo RCM della DRESG un elenco riepilogativo dei dividendi versati a ciascun beneficiario entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del pagamento. Per le procedure dematerializzate, i documenti (elenco nominativo, pagina riepilogativa, attestazioni) devono essere inviati entro 3 mesi dalla fine del mese di pagamento.