Come dichiarare il proprio arrivo in Francia per i lavoratori ambulanti senza domicilio fisso?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 26 agosto 2026

TLDR: L’obbligo di dichiarazione per i lavoratori ambulanti senza domicilio fisso in Francia è stato abrogato a partire dal 7 dicembre 2020. Non è più necessario presentarsi all’amministrazione fiscale o depositare una somma a garanzia delle imposte dovute.

Abrogazione dell’obbligo di dichiarazione

Dal 7 dicembre 2020, i lavoratori ambulanti senza domicilio fisso in Francia non sono più tenuti a dichiarare la propria presenza all’amministrazione fiscale. Questo obbligo, previsto dall’art. 302 octies del Code général des impôts (CGI), è stato definitivamente soppresso con l’articolo 127 della legge n° 2020-1525.

Procedura precedente all’abrogazione

Prima del 7 dicembre 2020, i lavoratori ambulanti dovevano presentarsi fisicamente presso un ufficio delle imposte per dichiarare la propria attività e depositare una somma a garanzia delle imposte dovute. In cambio, ricevevano un récépissé da esibire a richiesta delle autorità.

Documentazione ufficiale

Il Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) conferma che i commentari relativi a questo regime sono stati ritirati a partire dal 7 dicembre 2020, indicando la fine di ogni applicazione pratica.

Assenza di procedure sostitutive

Non sono state introdotte procedure sostitutive specifiche per questa categoria di lavoratori. I testi normativi e le istruzioni amministrative non forniscono indicazioni su nuove modalità di dichiarazione.

Contesto normativo

L’abrogazione dell’obbligo di dichiarazione è stata disposta dall’articolo 127 della legge n° 2020-1525 del 7 dicembre 2020. La disposizione è entrata in vigore immediatamente, senza periodi transitori o deroghe.

Conclusione

Non esiste più un regime specifico per la dichiarazione di arrivo in Francia dei lavoratori ambulanti senza domicilio fisso. I lavoratori interessati non devono più adempiere a questa formalità.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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