TLDR: Per l’anno della partenza, è necessario dichiarare i redditi imponibili in base alla loro natura e al periodo interessato. L’anno successivo, si presenta la dichiarazione n. 2042, eventualmente integrata dalla n. 2042-C, nonché, se necessario, la n. 2042-NR per alcuni redditi di fonte francese percepiti dopo la partenza. Possono applicarsi obblighi specifici alle plusvalenze e ai crediti imponibili.
Chi è interessato
Siete interessati se siete fiscalmente domiciliati in Francia e trasferite il vostro domicilio all’estero. Le stesse regole si applicano se abbandonate qualsiasi abitazione in Francia.
Le fonti disponibili non definiscono qui l’insieme dei criteri che consentono di determinare il vostro domicilio fiscale. Riguardano il trasferimento di tale domicilio fuori dalla Francia.
Quali redditi dichiarare nell’anno della partenza
Per l’anno della partenza, dovete dichiarare:
- i redditi di cui avete disposto fino alla data della partenza;
- alcuni redditi acquisiti prima della partenza, anche se non ne avevate ancora la disponibilità;
- i redditi interessati realizzati dalla fine dell’ultimo esercizio tassato;
- i redditi la cui imposizione è stata differita.
Se il trasferimento avviene nel corso dell’anno, siete imponibili in Francia fino alla data della partenza. Per tale anno, occorre considerare il numero di giorni durante i quali eravate imponibili in Francia sull’insieme dei vostri redditi.
Quali dichiarazioni presentare l’anno successivo
L’anno successivo a quello della partenza, dovete presentare una dichiarazione complessiva n. 2042 contenente l’insieme dei redditi percepiti prima della partenza. Allegate, se necessario, la dichiarazione n. 2042-C.
Se dopo la partenza avete percepito redditi di fonte francese interessati da questo adempimento, dovete inoltre presentare, se del caso, la dichiarazione allegata n. 2042-NR.
I moduli n. 2042, n. 2042-C e n. 2042-NR sono disponibili sul sito impots.gouv.fr, alla pagina «Recherche de formulaires». Le fonti disponibili indicano l’anno di presentazione, ma non consentono di precisare qui una data di calendario generale né un’unica modalità di presentazione.
Plusvalenze e crediti imponibili
Se siete interessati da plusvalenze o crediti imponibili ai sensi dei paragrafi I e II dell’articolo 167 bis del CGI, dovete dichiararli nella dichiarazione menzionata all’articolo 170 del CGI.
Questa dichiarazione viene presentata l’anno successivo a quello del trasferimento, entro il termine previsto dall’articolo 175 del CGI. Le fonti disponibili non precisano una data di calendario generale.
Per le plusvalenze latenti, dovete dichiarare le plusvalenze, l’importo dell’imposta corrispondente nonché gli elementi necessari per il calcolo di tale imposta. La dichiarazione specifica n. 2074-ET è menzionata per il calcolo delle plusvalenze latenti, alle condizioni previste dalla dottrina applicabile.