TLDR: Devi dichiarare un cambiamento di situazione familiare (matrimonio, PACS, nascita) entro 60 giorni dall’evento. La procedura è obbligatoria per aggiornare il tasso di prelievo alla fonte, ma non comporta sanzioni. La dichiarazione si effettua online sul portale impots.gouv.fr.
Chi deve dichiarare il cambiamento
Devi comunicare la variazione se:
- Ti sposi o concludi un PACS.
- C’è una nascita o un’adozione in famiglia.
Non devi ridichiarare il matrimonio se eri già unito da un PACS al 1° gennaio dell’anno del matrimonio. Se entrambi i partner/coniugi sono soggetti al tasso predefinito, la dichiarazione non modifica automaticamente l’aliquota.
Come dichiarare: modalità e informazioni richieste
La dichiarazione avviene online tramite il portale dell’amministrazione fiscale. Non sono previste modalità cartacee.
Dati necessari per matrimonio o PACS
- Dati anagrafici completi dei coniugi o partner.
- Redditi dichiarati da ciascun membro del nuovo nucleo familiare nell’anno precedente.
Dati necessari per una nascita o adozione
- Nome, cognome, data e luogo di nascita del bambino.
- Lien de parenté (rapporto di parentela con il dichiarante).
Scadenze e termini per la dichiarazione
Il termine per comunicare il cambiamento è di 60 giorni dalla data dell’evento. Se si verificano più cambiamenti successivi entro 60 giorni, il termine decorre dalla data dell’ultimo evento. La mancata dichiarazione entro 60 giorni non è sanzionata, ma impedisce di richiedere una modulazione del prelievo alla fonte.
Effetti del cambiamento sulla tassazione
Aggiornamento del tasso di prelievo alla fonte
Il nuovo tasso si applica:
- Fino al 31 agosto dell’anno successivo (N+1), se non si opta per l’imposizione separata.
- Fino al 31 agosto del secondo anno (N+2), se si sceglie l’imposizione separata per l’anno del cambiamento.
Modulazione al ribasso del prelievo
Per ridurre l’aliquota è necessario:
- Avere dichiarato il cambiamento di situazione entro 60 giorni.
- Dimostrare che i redditi stimati per l’anno in corso (N) differiscono di più del 5% rispetto al prelievo calcolato senza modulazione.
Caso particolare: divorzio o separazione
In caso di scioglimento del vincolo, il prelievo viene calcolato sui redditi dell’intero anno del dichiarante, indipendentemente dalla data effettiva della separazione.