TLDR: La detrazione dell’IVA è esclusa per i veicoli progettati per il trasporto di persone o ad uso misto (persone e merci), salvo eccezioni specifiche. Il criterio è la progettazione del veicolo, non il suo utilizzo effettivo. Sono previste deroghe per alcuni veicoli di categoria M (M2, M3, DERIV VP), N, L, O, nonché per i veicoli allestiti per il trasporto di equini (dal 2024) o utilizzati in locazione a determinate condizioni.
Principio generale di esclusione
La detrazione dell’IVA è esclusa per i veicoli o macchine progettati per trasportare persone o ad uso misto, se costituiscono un’immobilizzazione o non sono destinati alla rivendita allo stato nuovo. Questa esclusione si applica anche agli elementi costitutivi, ai pezzi di ricambio e agli accessori di questi veicoli. Il criterio determinante è la progettazione del veicolo, valutata alla data dell’acquisto o della presa in locazione, e non il suo utilizzo effettivo.
Categorìe di veicoli interessate
Veicoli di categoria M
I veicoli di categoria M (progettati per il trasporto di passeggeri e dei loro bagagli) sono esclusi dal diritto alla detrazione, indipendentemente dalla carrozzeria. Ciò include le autovetture, i veicoli a uso multiplo o i camper.
Eccezioni per la categoria M
- Veicoli M2 e M3 (almeno 9 posti a sedere, oltre al conducente): detrazione possibile se destinati al trasporto del personale dell’azienda sul luogo di lavoro o, per le imprese di trasporto pubblico, al trasporto di passeggeri.
- Veicoli destinati al trasporto pubblico di viaggiatori: ambulanze o carri funebri effettivamente utilizzati per il trasporto di malati o defunti.
- Veicoli DERIV VP: adattamento reversibile (previsto già in fase di progettazione) per privilegiare il trasporto di merci. In Francia, ciò riguarda esclusivamente le autovetture con portellone posteriore, le station wagon e i veicoli a uso multiplo trasformati per avere un solo ordine di posti a sedere e uno spazio di carico adatto.
Veicoli di categoria N
I veicoli di categoria N (progettati per il trasporto di merci) non sono esclusi dal diritto alla detrazione, a meno che non abbiano almeno tre file di posti a sedere (esclusi i sedili pieghevoli) o attrezzature identiche a quelle di un camper. Per i camion pick-up di categoria N1, la soglia di esclusione rimane fissata a due file di posti a sedere (esclusi i sedili pieghevoli).
Veicoli di categoria L e O
- Categoria L (quadricicli e veicoli a tre ruote): esclusi, a meno che non siano categorizzati come utilitari.
- Categoria O (rimorchi): esclusi se hanno almeno due file di posti a sedere o un compartimento abitabile.
Casi particolari
Veicoli allestiti per il trasporto di equini
Dal 1° gennaio 2024, i veicoli allestiti per il trasporto di equini (es.: con cabina-alloggio per il conducente e gli addetti) danno diritto alla detrazione dell’IVA, anche se progettati per un uso misto.
Veicoli in locazione
L’esclusione non si applica ai veicoli dati in locazione, a condizione che:
- la locazione sia soggetta a IVA;
- i veicoli siano esclusivamente destinati all’attività di locazione.
Spese accessorie
Le spese di allestimento dei veicoli esclusi seguono lo stesso regime: l’IVA che le grava non è detraibile se il veicolo è progettato per il trasporto di persone o ad uso misto.
Elettricità per veicoli esclusi
L’IVA relativa all’elettricità consumata da veicoli terrestri esclusi dal diritto alla detrazione può essere detratta se:
- i veicoli sono utilizzati per operazioni che danno diritto alla detrazione;
- funzionano esclusivamente a energia elettrica.
Veicoli destinati alla rivendita
I veicoli progettati per il trasporto di persone o ad uso misto danno diritto alla detrazione solo se sono destinati alla rivendita allo stato nuovo. I veicoli di dimostrazione sono esclusi.