TLDR: La TCA è un’imposta dell’1% sulle spese pubblicitarie (al netto dell’IVA) sostenute nell’anno precedente dai soggetti passivi IVA con un volume d’affari superiore a 763.000 €. Si applica a stampa pubblicitaria, annunci e inserzioni, con esclusioni per attività fuori dal campo IVA o esenti. La dichiarazione avviene tramite l’allegato n° 3310 A, allegato alla dichiarazione IVA, con modalità specifiche per la Guyana francese.
Chi è soggetto alla TCA?
La TCA riguarda qualsiasi persona soggetta all’IVA il cui volume d’affari dell’anno civile precedente superi 763.000 € al netto dell’IVA e che abbia sostenuto spese pubblicitarie ammissibili. La soglia viene valutata a livello del soggetto potenzialmente tenuto al pagamento.
Le imprese che partecipano alla realizzazione o alla distribuzione di stampa pubblicitaria per conto degli inserzionisti, o che editano giornali gratuiti, sono soggette all’imposta solo per le spese di promozione della propria attività.
Gli organismi che rappresentano un settore di attività o che presentano un interesse economico o sociale sono tenuti al pagamento per le operazioni di promozione collettiva.
Esclusioni:
- Le persone giuridiche di diritto pubblico non sono soggette all’imposta per le spese legate ad attività fuori dal campo IVA.
- Gli organismi senza scopo di lucro sono esenti per le spese di promozione sostenute nell’ambito di attività esenti da IVA.
- Le spese per attività non coperte da queste esclusioni devono essere incluse nella base imponibile, indipendentemente dal loro regime IVA.
Quali spese sono imponibili?
La base imponibile comprende il valore al netto dell’IVA delle spese pubblicitarie sostenute nell’anno precedente, diminuito delle riduzioni di prezzo ottenute dai fornitori e relative espressamente a queste spese. Sono interessate:
- Stampa pubblicitaria (volantini, brochure, cataloghi, lettere, ecc.) destinata a promuovere l’immagine, i prodotti o i servizi dell’inserzionista, distribuita nelle cassette postali, manualmente, tramite servizio postale o messa a libera disposizione del pubblico.
- Annunci e inserzioni in giornali gratuiti (distribuiti gratuitamente a più del 50% della loro diffusione).
- Cataloghi non indirizzati, distribuiti gratuitamente o messi a libera disposizione del pubblico.
Esclusioni: Le spese sostenute da agenzie pubblicitarie già soggette all’imposta, nonché gli annunci e le inserzioni di natura esclusivamente informativa (es.: offerte di lavoro).
Qual è l’aliquota e come si calcola la TCA?
L’aliquota della TCA è fissata all’1% dell’importo al netto dell’IVA delle spese pubblicitarie imponibili. L’imposta viene calcolata sulle spese ammesse in deduzione dal risultato imponibile, indipendentemente dalla data di chiusura dell’esercizio.
Come dichiarare e pagare la TCA?
La TCA viene dichiarata e liquidata tramite l’allegato n° 3310 A (CERFA n° 10960), allegato alla dichiarazione IVA n° 3310 CA3 (CERFA n° 10963). Il pagamento avviene contestualmente al deposito della dichiarazione IVA del mese di marzo (o del primo trimestre per i soggetti che dichiarano trimestralmente).
Caso particolare per la Guyana francese: I soggetti stabiliti in Guyana francese devono dichiarare l’imposta tramite il modulo n° 3310 A, da ritirare presso il Service des impôts des entreprises di Caienna, e depositarlo accompagnato dal pagamento entro il 25 aprile dell’anno per cui l’imposta è dovuta.
Quali sono gli obblighi e le responsabilità?
La TCA è riscossa e controllata secondo le stesse procedure, sanzioni, garanzie e privilegi dell’IVA. Gli incassi sono destinati al bilancio generale dello Stato.
I soggetti tenuti al pagamento devono suddividere le proprie spese sotto la propria responsabilità e essere in grado di giustificare tale suddivisione su richiesta dell’amministrazione fiscale.
Quali documenti conservare?
I giustificativi delle spese pubblicitarie (fatture, contratti, ecc.) devono essere conservati per consentire all’amministrazione fiscale di verificare l’esattezza delle dichiarazioni. I soggetti tenuti al pagamento devono in particolare essere in grado di identificare le spese soggette all’imposta, sia per natura che per importo.