Come funziona l’imposizione congiunta per l’anno del matrimonio o del PACS?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 9 settembre 2026

TLDR: Se vi sposate o concludete un PACS, in linea di principio siete soggetti a imposizione congiunta per l’intero anno interessato. Tuttavia, potete optare per un’imposizione distinta dei vostri redditi, alle condizioni previste dal CGI.

La regola dell’imposizione congiunta

Se vi sposate o concludete un PACS, l’imposizione congiunta si applica in linea di principio all’intero anno nel corso del quale si verifica l’evento. Non è quindi limitata al periodo successivo alla data del matrimonio o del PACS.

Riguarda la totalità dei redditi di cui avete disposto durante tale anno. Per i partner legati da un PACS, l’imposizione congiunta è stabilita a nome di entrambi.

La dichiarazione del nucleo fiscale

Per il nucleo fiscale viene presentata un’unica dichiarazione complessiva dei redditi. Deve comprendere i redditi dei suoi membri, conformemente alle regole applicabili all’imposizione congiunta.

Firmate congiuntamente la dichiarazione con il vostro coniuge o partner. Tuttavia, la dichiarazione firmata da uno solo di voi resta opponibile all’altro.

L’opzione per l’imposizione distinta

Per l’anno del matrimonio o della conclusione del PACS, potete rinunciare all’imposizione congiunta e optare per un’imposizione distinta dei vostri redditi.

Ciascuna imposizione riguarda quindi i redditi di cui avete personalmente disposto durante l’anno, nonché la quota dei redditi comuni che vi spetta. Se tale quota non è comprovata, i redditi comuni sono ripartiti in parti uguali tra voi.

Dovete esercitare questa opzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione iniziale dei redditi menzionata all’articolo 170 del CGI. L’opzione è irrevocabile. Non si applica quando eravate già legati da un PACS concluso per un anno precedente e successivamente vi sposate tra voi.

Situazioni particolari

Se eravate già legati da un PACS dichiarato all’amministrazione fiscale al 1° gennaio dell’anno del matrimonio, il matrimonio non incide sull’aliquota della ritenuta alla fonte del vostro nucleo e non dovete dichiarare tale matrimonio ai fini di questa ritenuta.

Inoltre, nell’ambito della ritenuta alla fonte, le persone sposate in regime di separazione dei beni e che non vivono sotto lo stesso tetto continuano a essere soggette a imposizione separata. Questa regola riguarda l’applicazione della ritenuta alla fonte e non modifica la regola generale presentata sopra.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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