Come gestire l'IVA sui beni prelevati dal magazzino dopo la cessazione dell'assoggettamento all'IVA?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 4 settembre 2026

TLDR: Dopo la cessazione dell’assoggettamento all’IVA, i beni mobili di investimento e le scorte prelevati per uso personale sono soggetti alla cessione a sé stessi (CASM) se questi beni hanno dato diritto a una detrazione totale o parziale dell’IVA. I beni immobili costituenti immobilizzazioni sono soggetti a regolarizzazioni globali secondo l’articolo 207 dell’allegato II al CGI. È prevista un’eccezione per i prelievi effettuati per i bisogni privati normali del titolare di un’impresa individuale.

Principio generale della CASM dopo la cessazione dell’attività

Il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione della sua attività economica imponibile, costituisce un’operazione imponibile se questi beni hanno dato diritto a una detrazione completa o parziale al momento del loro acquisto o assegnazione. Questa regola si applica ai beni mobili di investimento e alle scorte.

Distinzione tra beni mobili e immobili

I beni mobili di investimento e le scorte prelevati al momento della cessazione dell’attività sono soggetti alla CASM, conformemente al punto 4° del comma 1 del punto II dell’articolo 257 del CGI. Per quanto riguarda i beni immobili costituenti immobilizzazioni, invece, si applicano regolarizzazioni globali secondo l’articolo 207 dell’allegato II al CGI.

Casi particolari delle scorte conservate per uso personale

Se un soggetto passivo conserva le sue scorte per uso personale dopo la cessazione della sua attività, questa operazione è considerata una CASM imponibile. È prevista un’eccezione per i prelievi effettuati per i bisogni privati normali del titolare di un’impresa individuale, fatte salve le disposizioni specifiche del CGI.

Assenza di regolarizzazione per i beni mobili prelevati

Per i beni mobili di investimento prelevati al momento della cessazione dell’attività, non è prevista alcuna regolarizzazione dell’IVA detratta in precedenza. La tassazione avviene direttamente a titolo di CASM.

Regolarizzazioni globali per i beni immobili

In caso di cessazione dell’attività, i beni immobili costituenti immobilizzazioni sono soggetti a regolarizzazioni globali, conformemente al comma III dell’articolo 207 dell’allegato II al CGI. Queste regolarizzazioni mirano ad adattare l’IVA inizialmente detratta.

Base giuridica e ambito di applicazione

La CASM è disciplinata dal punto 4° del comma 1 del punto II dell’articolo 257 del CGI, mentre le regolarizzazioni globali per i beni immobili sono regolate dall’articolo 207 dell’allegato II al CGI. Queste disposizioni si applicano indipendentemente dal settore di attività, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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