TLDR: I cambiamenti familiari (matrimonio, PACS, decesso, divorzio, scioglimento del PACS, nascita, adozione o accoglienza di un minore) modificano il numero di quote fiscali. Questi eventi devono essere dichiarati all’amministrazione fiscale entro 60 giorni. Il calcolo delle quote dipende dalla situazione familiare e dal numero di figli a carico. In caso di decesso, il calcolo tiene conto delle quote del nucleo familiare al 1° gennaio dell’anno del decesso. In caso di separazione, il figlio è considerato a carico del genitore presso cui risiede principalmente.
Eventi che modificano le quote fiscali
Le seguenti situazioni comportano una revisione del numero di quote fiscali:
- Matrimonio o stipula di un PACS.
- Decesso del coniuge o del partner di PACS soggetto a tassazione comune.
- Divorzio o scioglimento del PACS.
- Aumento degli oneri familiari dovuti a una nascita, un’adozione o l’accoglienza di un minore nelle condizioni dell’articolo 196 del CGI.
Dichiarazione obbligatoria
Ogni cambiamento della situazione familiare che influisce sulle quote fiscali deve essere dichiarato all’amministrazione fiscale entro 60 giorni dalla data dell’evento. Questo obbligo si applica a tutti i contribuenti interessati.
Calcolo delle quote fiscali
Il numero di quote è determinato in base alla situazione familiare e al numero di figli a carico. Ecco le regole generali:
- Celibe/nubile, divorziato o vedovo senza figli a carico: 1 quota.
- Sposato senza figli a carico: 2 quote.
- Celibe/nubile o divorziato con 1 figlio a carico: 1,5 quota.
- Sposato o vedovo con 1 figlio a carico: 2,5 quote.
- Celibe/nubile o divorziato con 2 figli a carico: 2 quote.
- Sposato o vedovo con 2 figli a carico: 3 quote.
Viene aggiunta una quota supplementare per ogni figlio a carico oltre il secondo.
Caso particolare: decesso del coniuge o del partner
In caso di decesso, il calcolo dell’imposta tiene conto:
- Dei redditi e benefici percepiti dal coniuge o partner superstite, ridotti pro rata temporis a partire dalla data del decesso.
- Dell’insieme delle quote del quoziente familiare di cui beneficiava il nucleo familiare al 1° gennaio dell’anno del decesso.
Assegnazione dei figli in caso di separazione
In caso di divorzio, scioglimento del PACS o separazione di fatto di genitori non sposati, il figlio è considerato a carico del genitore presso cui risiede principalmente, salvo prova contraria. In caso di residenza alternata, la convenzione di divorzio o l’accordo omologato dal giudice può prevedere una ripartizione diversa.
Limite della riduzione d’imposta legata al quoziente familiare
La riduzione d’imposta derivante dall’applicazione del quoziente familiare non può superare 1.791 € per mezza quota o la metà di tale somma per un quarto di quota.
Esempi di situazioni non trattate
Le modalità specifiche di calcolo del quoziente familiare per i figli maggiorenni o i casi di adozione di un bambino con più di 10 anni non sono affrontate in questa sede.