In breve: Queste regole si applicano esclusivamente alla detrazione d’imposta relativa a un investimento in una residenza alberghiera a vocazione sociale. L’imputazione dipende dalla data del presupposto rispetto all’evento familiare, quindi dall’attribuzione o dalla comproprietà indivisa del bene. Il decesso può consentire al coniuge superstite di conservare il beneficio a determinate condizioni.
Il regime interessato e il presupposto
Le regole descritte riguardano la detrazione d’imposta concessa per un investimento in una residenza alberghiera a vocazione sociale. Non costituiscono una regola generale applicabile a tutte le detrazioni dall’imposta sul reddito.
Il presupposto corrisponde all’ultimazione dell’abitazione nuova, alla sua acquisizione quando è successiva a tale ultimazione, oppure alla ricezione dei lavori di ristrutturazione. È necessario confrontare questa data con quella della separazione, del divorzio, dello scioglimento del PACS o del decesso.
Quando il presupposto è anteriore all’evento
Se il presupposto è anteriore alla separazione, al divorzio, allo scioglimento del PACS o al decesso, la prima quota di spettanza viene imputata in via prioritaria sulla dichiarazione della coppia soggetta a imposizione congiunta. L’eventuale saldo può poi essere imputato sulla dichiarazione individuale interessata, secondo le regole applicabili alla situazione.
Per gli anni successivi, le quote di spettanza vengono imputate sulla dichiarazione individuale del contribuente celibe, vedovo o divorziato. Il limite applicabile resta quello delle coppie soggette a imposizione congiunta quando il presupposto è anteriore all’evento familiare.
Quando il presupposto è posteriore all’evento
Se il presupposto è posteriore alla separazione, al divorzio, allo scioglimento del PACS o al decesso, la prima quota di spettanza viene imputata in via prioritaria sulla dichiarazione individuale del contribuente celibe, vedovo o divorziato. L’eventuale saldo può essere imputato sulla dichiarazione della coppia soggetta a imposizione congiunta, alle condizioni previste dal regime.
Per gli anni successivi, le quote di spettanza vengono imputate sulla dichiarazione individuale. Il limite applicabile è allora quello previsto per le persone sole.
Separazione, divorzio o scioglimento del PACS: attribuzione del bene
In caso di separazione, divorzio o scioglimento del PACS, imputate le quote di spettanza sulla dichiarazione del coniuge al quale il bene viene attribuito al momento della divisione della comunione.
Se il bene resta in comproprietà indivisa, imputate le quote di spettanza sulle due dichiarazioni individuali, in proporzione alla quota detenuta da ciascuno nella comunione indivisa.
Il nuovo contribuente che desidera beneficiare delle quote di spettanza non ancora imputate deve chiedere il subentro a proprio favore nel regime, fatto salvo il rispetto delle altre condizioni applicabili.
Decesso e mantenimento della detrazione
In caso di decesso di un membro di una coppia soggetta a imposizione congiunta, le quote di spettanza vengono imputate sulla dichiarazione del coniuge superstite se il bene gli viene attribuito in piena proprietà o in usufrutto.
Se il bene fa parte di una comunione indivisa ereditaria, il coniuge superstite non può applicare alcuna detrazione a titolo di tale bene.
Quando il trasferimento della proprietà deriva dal decesso, è possibile chiedere il mantenimento della detrazione per il periodo residuo se si è il coniuge superstite assegnatario o usufruttuario. È quindi necessario subentrare nell’impegno di locazione, alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità.
Per il periodo successivo al decesso, è necessario allegare alla dichiarazione dei redditi dell’anno del decesso una nota redatta secondo il modello stabilito dall’amministrazione. Questa nota deve riprendere l’impegno a locare l’abitazione non ammobiliata al gestore della residenza per la durata residua dell’impegno iniziale di nove anni.
Revoca del beneficio
La separazione, il divorzio, lo scioglimento del PACS o il decesso che intervengano durante il periodo di nove anni coperto dall’impegno di locazione possono comportare la violazione di tale impegno e la revoca delle detrazioni già ottenute.
Il meccanismo di mantenimento a favore del coniuge superstite costituisce un’eccezione quando sono soddisfatte le condizioni per il trasferimento del bene e per il subentro nell’impegno di locazione. Se non si subentra in tale impegno, le detrazioni applicate dal contribuente precedente possono essere rimesse in discussione.
Per un contribuente celibe, vedovo o divorziato che decede, le detrazioni ottenute prima del decesso non vengono rimesse in discussione. Per contro, nessuna detrazione può essere concessa ai suoi eredi a titolo delle quote di spettanza ancora da imputare.