Come optare per il versamento liberatorio?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 26 agosto 2026

TLDR: L’opzione per il versamento liberatorio non è automatica e richiede una richiesta esplicita. Deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. L’opzione è irrevocabile per l’anno in corso e non compatibile con periodi di esenzione sociale come l’ACRE. Il reddito fiscale di riferimento del nucleo familiare dell’anno N-2 deve essere inferiore o uguale al limite superiore della seconda fascia del barème IR dell’anno N-1. L’opzione è indipendente dal regime micro-sociale.

Chi può optare per il versamento liberatorio

Per accedere al versamento liberatorio, il reddito fiscale di riferimento (RFR) del nucleo familiare dell’anno N-2 deve essere, per una parte di quoziente familiare, inferiore o uguale al limite superiore della seconda fascia del barème IR dell’anno N-1. Questo limite è maggiorato del:

Se il contribuente era a carico dei genitori nell’anno N-2, si considera solo il suo reddito personale.

Come esercitare l’opzione

La domanda per il versamento liberatorio deve essere trasmessa agli organismi sociali competenti, come l’URSSAF. Per le nuove attività, l’opzione può essere esercitata direttamente presso il Centre de formalité des entreprises (CFE) al momento della creazione dell’impresa.

Per i redditi a partire dal 1° gennaio 2019, la scadenza per presentare l’opzione è fissata al 30 settembre dell’anno precedente a quello di applicazione. La domanda può essere inoltrata:

Verifica dei requisiti e documenti necessari

Per verificare l’eleggibilità al versamento liberatorio, il contribuente deve fare riferimento al reddito fiscale di riferimento (RFR) indicato sull’avviso di tassazione IR dell’anno N-2, ricevuto nell’anno N-1. Questo reddito è calcolato come se il versamento liberatorio non si applicasse.

Non sono richiesti documenti aggiuntivi oltre a quelli necessari per la dichiarazione dei redditi e la verifica del RFR.

Scadenze e limiti da rispettare

L’opzione per il versamento liberatorio deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di applicazione.

È importante sottolineare che l’opzione non è compatibile con la richiesta di determinazione dei contributi sociali secondo le regole dell’articolo L. 131-6-1 del Code de la sécurité sociale.

Casi di esclusione

I contribuenti che scelgono di calcolare i contributi sociali secondo regole diverse da quelle previste per il regime micro-sociale non possono optare per il versamento liberatorio.

Irrevocabilità dell’opzione

Una volta esercitata, l’opzione è irrevocabile per l’anno in corso. Tuttavia, può essere modificata o interrotta per gli anni successivi, senza che ciò comporti automaticamente l’uscita dal regime micro-fiscale o sociale.

*Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.*

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Fonti ufficiali

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