TLDR: Gli avvocati freelance non precedentemente soggetti all’IVA, diventando contribuenti, possono detrarre l’IVA su beni in magazzino e immobilizzazioni in uso alla data di assoggettamento. La detrazione è totale per le scorte, ma ridotta per le immobilizzazioni (1/5 per anno o frazione per i beni mobili, 1/20 per gli immobili). Chi è in regime di franchigia (articoli 293 B o 293 B bis del CGI) non può detrarre l’IVA. Un credito di partenza è possibile per i nuovi contribuenti o chi opta per l’assoggettamento, a meno che non fossero già contribuenti.
Chi può detrarre l’IVA?
Gli avvocati freelance non soggetti all’IVA su alcuna operazione che diventano contribuenti su tutto o parte delle loro attività sono considerati nuovi contribuenti IVA. Possono quindi esercitare il diritto alla detrazione secondo le regole previste all’articolo 207 dell’allegato II al CGI.
Al contrario, gli avvocati che beneficiano della franchigia in base (articoli 293 B o 293 B bis del CGI) non possono detrarre alcuna IVA su beni e servizi acquisiti per le esigenze della loro attività.
Quali beni sono interessati dalla detrazione?
La detrazione si applica a:
- l’IVA relativa ai beni in magazzino alla data di assoggettamento;
- l’IVA relativa alle immobilizzazioni in uso alla stessa data, diminuita di un quinto per ogni anno o frazione d’anno di utilizzo per i beni mobili, e di un ventesimo per gli immobili.
Il credito di partenza per i nuovi contribuenti
Gli avvocati che non erano parzialmente soggetti all’IVA possono esercitare il diritto alla detrazione:
- dell’IVA inclusa nelle spese per le quali il diritto alla detrazione è sorto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di assoggettamento;
- dell’IVA relativa ai beni in magazzino al 1° gennaio dell’anno di assoggettamento;
- dell’IVA relativa alle immobilizzazioni in uso.
Questo credito di partenza è concesso anche agli avvocati che optano volontariamente per l’assoggettamento all’IVA, a meno che non fossero già contribuenti al momento dell’esercizio dell’opzione.
Esclusioni e limiti
La detrazione è esclusa per gli avvocati in franchigia (293 B o 293 B bis del CGI). Per le immobilizzazioni, l’IVA detraibile è ridotta in base alla loro durata di utilizzo precedente:
- 1/5 per ogni anno o frazione d’anno per i beni mobili;
- 1/20 per ogni anno o frazione d’anno per gli immobili.
Questa riduzione si applica solo ai beni già in uso alla data di assoggettamento.
Casi particolari: opzione per l’assoggettamento
Gli avvocati che optano per l’assoggettamento all’IVA beneficiano delle stesse regole di detrazione dei contribuenti di diritto. Possono quindi pretendere al credito di partenza per le scorte e le immobilizzazioni possedute alla data di efficacia dell’opzione, a meno che non fossero già contribuenti al momento dell’esercizio di tale opzione.
Condizioni generali di detrazione
La detrazione dell’IVA è subordinata all’utilizzo dei beni e servizi per le esigenze di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione. Gli avvocati devono conservare i giustificativi (fatture, note di parcella) che indicano l’importo dell’IVA.