TLDR: Puoi richiedere il rimborso dell’eccedenza di ritenuta alla fonte se il suo importo supera l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 197 A del CGI. La domanda va presentata tramite moduli specifici (es. n° 2777-SD, 5000-SD, 5001-SD o 83 per i redditi svizzeri) e deve essere indirizzata al SIE competente entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo. La domanda costituisce un reclamo contenzioso.
Chi può richiedere il rimborso?
Hai diritto al rimborso se l’eccedenza di ritenuta alla fonte supera l’imposta calcolata ai sensi dell’articolo 197 A del CGI. Ciò si applica anche ai contribuenti non residenti, che devono presentare un reclamo contenzioso. I beneficiari di redditi di capitale mobiliare (dividendi, interessi) possono ottenere il rimborso se rispettano le condizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni.
Modalità di presentazione della domanda
Utilizza il modulo n° 2777-SD (sezione «domanda di rimborso») per i redditi di capitale mobiliare. Per le ritenute su obbligazioni o titoli assimilati, sono richiesti i moduli n° 5000-SD (CERFA n° 12816) e n° 5001-SD (CERFA n° 12816). I residenti in Francia che percepiscono dividendi o interessi di fonte svizzera devono utilizzare il modulo n° 83.
La domanda viene automaticamente trasmessa al Service des Impôts des Entreprises (SIE) competente. Se invia la domanda a un ufficio non competente, quest’ultimo la inoltra al destinatario corretto e ti informerà.
Documentazione necessaria
Allega alla domanda la dichiarazione del mese in cui è stato effettuato il versamento in eccesso, nonché i moduli n° 5000-SD e n° 5001-SD che giustificano l’eccedenza. Questi documenti devono essere conservati a disposizione dell’amministrazione.
Scadenze e termini
La domanda deve essere presentata al più tardi l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati messi a disposizione o realizzati. Per le contestazioni sull’applicazione delle ritenute, il termine è il 31 dicembre dell’anno successivo.
Se la dichiarazione n° 2777-SD evidenzia un’eccedenza, puoi richiederne il rimborso o imputarla su una dichiarazione successiva. Una volta presentata la domanda di rimborso, l’eccedenza non può più essere imputata.
Imputazione o rimborso
L’eccedenza di ritenuta può essere imputata su una dichiarazione successiva o rimborsata su richiesta. Se opti per il rimborso, l’imputazione su dichiarazioni successive non è più possibile.
Natura giuridica della domanda
La domanda di rimborso è un reclamo contenzioso, trattato secondo le condizioni di diritto comune previste dall’articolo L. 190 del LPF. In caso di errore di riscossione, l’ufficio delle imposte può procedere d’ufficio a una riduzione.