Come sono tassate in Francia le attività immobiliari delle società estere?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 9 settembre 2026

In sintesi

Se siete una società estera, la vostra imposizione in Francia dipende principalmente dalle attività che vi esercitate e dalla localizzazione dei vostri beni immobili. Un’attività immobiliare esclusiva è in linea di principio tassata nel luogo in cui si trovano gli immobili. I vostri utili realizzati in Francia possono essere considerati distribuiti e soggetti a una ritenuta alla fonte, fatte salve le convenzioni fiscali e alcune esclusioni. Anche le plusvalenze immobiliari possono rientrare nel prelievo previsto dall’articolo 244 bis A del CGI.

Il criterio territoriale

Siete soggetti all’imposizione in Francia per le operazioni che vi realizzate quando costituiscono l’esercizio abituale di un’attività commerciale. Il collegamento dipende quindi dall’attività effettivamente esercitata in Francia, e non soltanto dalla sede legale della vostra società.

Se in Francia non esercitate alcuna attività diversa da quella immobiliare e vi detenete beni, locati o meno, il luogo di imposizione è quello in cui tali beni sono situati. Se sono interessati più luoghi, l’imposizione è stabilita presso il servizio delle imposte delle imprese estere.

Quando esercitate un’attività in Francia senza avere uno stabilimento, anche il servizio delle imposte delle imprese estere può essere competente in base alle regole applicabili al luogo di imposizione.

Gli utili realizzati in Francia

Gli utili che realizzate in Francia in qualità di società estera sono considerati distribuiti, per ogni esercizio, a soci che non hanno il domicilio fiscale o la sede legale in Francia. Questa qualificazione serve in particolare a determinare l’applicazione della ritenuta alla fonte.

Gli utili interessati comprendono l’importo totale dei risultati imponibili o esenti, al netto dell’imposta sulle società. Questa regola, tuttavia, non fornisce da sola il calcolo completo dell’imposizione applicabile alla vostra attività immobiliare.

Se siete soci o membri di una società di persone che esercita un’attività in Francia, rimanete tenuti al pagamento in Francia dell’imposta sulle società per la quota del risultato corrispondente ai vostri diritti. Questa regola riguarda specificamente le società di persone.

La ritenuta alla fonte

Nel regime di diritto comune, gli utili realizzati in Francia da una società estera sono soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 119 bis del CGI, all’aliquota indicata del 30%, fatta salva la convenzione fiscale applicabile.

Se i risultati delle vostre attività esercitate in Francia sono pari a zero o in perdita, non siete soggetti a tale ritenuta per l’esercizio o il periodo interessato, anche se procedete a una distribuzione. Al contrario, se tali risultati sono positivi, potete essere tenuti al pagamento della ritenuta anche in assenza di una distribuzione effettiva.

Potete chiedere una nuova liquidazione quando le somme soggette alla ritenuta eccedono l’importo totale delle vostre distribuzioni effettive. L’eccedenza può allora essere restituita alle condizioni previste dall’articolo 115 quinquies del CGI.

Le convenzioni fiscali e le esclusioni

La convenzione fiscale applicabile può modificare il regime di diritto comune. Se disponete di una stabile organizzazione in Francia, può in particolare prevedere una base diversa, una limitazione della base imponibile, una riduzione dell’aliquota o l’esenzione dal versamento della ritenuta. Dovete esaminare la convenzione conclusa tra la Francia e il vostro Stato di residenza, poiché il trattamento non può essere determinato in modo generale.

L’articolo 115 quinquies del CGI prevede inoltre un’esclusione quando avete la sede in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e vi siete soggetti all’imposta sulle società senza possibilità di opzione, senza esserne esenti e senza beneficiare di un’esenzione specifica sugli utili interessati. Tali condizioni sono cumulative.

Le plusvalenze e gli altri prelievi

Le plusvalenze realizzate in Francia su beni immobili o sui diritti corrispondenti rientrano nel prelievo previsto dall’articolo 244 bis A del CGI. Lo stesso regime può riguardare le azioni o quote di società non quotate il cui attivo è costituito principalmente da tali beni o diritti. Questo prelievo non è liberatorio dall’imposta sulle società.

Per gli utili realizzati in Francia e considerati distribuiti ai sensi dell’articolo 115 quinquies, il contributo previsto dall’articolo 235 ter ZCA è calcolato sugli importi che cessano di essere a disposizione dell’attività francese.

Le fonti disponibili non consentono di stabilire un’aliquota generale dell’imposta sulle società per tutte le attività immobiliari delle società estere. Non consentono neppure di determinare in modo uniforme il trattamento di ogni reddito da locazione, cessione immobiliare o plusvalenza senza esaminare la vostra struttura e l’eventuale convenzione fiscale applicabile.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

Calcola la tua imposta con Solvo

Fonti ufficiali

← Torna al blog