TL;DR: I crediti acquisiti a decorrere dal 31 dicembre 2008 seguono le regole generali di imputazione dei proventi. Per quelli acquisiti prima di tale data, gli sgravamenti o i rimborsi sono imputati ai redditi o ai proventi dell’esercizio o dell’anno in corso alla data dell’ordinazione, secondo le condizioni di diritto comune.
Regime applicabile ai crediti acquisiti a decorrere dal 31 dicembre 2008
Per i crediti acquisiti relativi agli esercizi chiusi a decorrere dal 31 dicembre 2008, gli sgravamenti fiscali seguono le regole generali di imputazione dei proventi. Il loro importo è quindi imputato all’esercizio durante il quale le somme costituiscono un credito certo e acquisito dall’impresa.
Regime applicabile ai crediti acquisiti prima del 31 dicembre 2008
Se successivi sgravamenti o rimborsi vengono concessi sull’importo delle tasse e delle imposte che hanno dato luogo all’imputazione prevista dall’articolo L77 del LPF, il loro importo è, ove applicabile, imputato secondo le condizioni di diritto comune ai redditi o ai proventi dell’esercizio o dell’anno in corso alla data dell’ordinazione.
Differenza fondamentale tra i due regimi
La principale distinzione risiede nel momento dell’imputazione: per i crediti successivi al 31 dicembre 2008, questa avviene nell’esercizio di acquisizione del credito. Per i crediti anteriori, segue le regole di diritto comune e viene imputata all’esercizio o all’anno in corso alla data dell’ordinazione.
Base giuridica e quadro di applicazione
Queste regole si basano sulle disposizioni del Codice Generale delle Imposte (CGI) e sulle interpretazioni del BOFIP. L’articolo 23 della legge n° 2008-1443 del 30 dicembre 2008 ha introdotto una modifica significativa per i crediti acquisiti a decorrere dal 31 dicembre 2008, allineando il loro trattamento alle regole generali di imputazione.
Esclusioni e limiti
Nessuna eccezione o deroga è prevista per i crediti acquisiti prima del 31 dicembre 2008 in assenza di sgravamenti o rimborsi successivi. Il trattamento fiscale rimane strettamente legato al momento in cui il credito diventa certo e acquisito.
Sintesi dei criteri di imputazione
- Crediti post-31/12/2008: imputazione all’esercizio di acquisizione.
- Crediti pre-31/12/2008: imputazione all’esercizio o all’anno in corso alla data dell’ordinazione, secondo le condizioni di diritto comune.