Come viene ricalcolata la plusvalenza latente in caso di cessione parziale o donazione di usufrutto/nuda proprietà?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 6 settembre 2026

TLDR: In caso di cessione parziale o donazione di usufrutto/nuda proprietà, la plusvalenza latente viene ricalcolata unicamente sui titoli o diritti effettivamente trasferiti. Il calcolo si basa sul confronto tra la plusvalenza di cessione e la plusvalenza latente, in modo proporzionale agli asset interessati. Per l’usufrutto o la nuda proprietà, la base imponibile dipende dal contesto (trasferimento di domicilio fiscale, cessione o donazione) e dall’eventuale applicazione della tabella dell’articolo 669 del CGI.

Principio generale di ricalcolo

La plusvalenza latente viene ricalcolata esclusivamente sui titoli o diritti (usufrutto, nuda proprietà) effettivamente ceduti o donati. Questo principio si applica per stabilire il confronto tra la plusvalenza di cessione e la plusvalenza latente, limitando il calcolo alla porzione di patrimonio interessata dall’operazione.

Casi particolari: donazione e cessione parziale

In caso di donazione, l’incremento di valore dei titoli dal loro ingresso nel patrimonio viene determinato tenendo conto del valore applicabile per i diritti di mutazione di un residente francese. Se l’evento (cessione o donazione) riguarda solo una parte dei titoli, nessuna riduzione o restituzione d’imposta viene effettuata se la plusvalenza reale è inferiore alla plusvalenza latente calcolata in proporzione ai titoli interessati.

Calcolo della plusvalenza per l’usufrutto o la nuda proprietà

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra:

Metodi di valutazione

Per determinare il valore dell’usufrutto o della nuda proprietà:

Confronto con la plusvalenza latente e base imponibile

Si presentano due scenari per la base imponibile:

  1. Se la plusvalenza di cessione al netto dell’abbuono (calcolato al giorno della cessione) è inferiore alla plusvalenza latente al netto dell’abbuono (calcolato al giorno del trasferimento del domicilio fiscale), la base imponibile è pari alla plusvalenza di cessione ridotta dell’abbuono per durata di detenzione determinato al giorno della cessione.
  2. Se la plusvalenza di cessione al netto dell’abbuono è superiore alla plusvalenza latente al netto dell’abbuono, la base imponibile è pari alla plusvalenza latente ridotta dell’abbuono per durata di detenzione determinato al giorno della cessione.

Caso specifico: plusvalenza superiore alla plusvalenza latente sulla nuda proprietà

Se, in caso di donazione, la plusvalenza (incremento di valore dei titoli dal loro ingresso nel patrimonio) è superiore alla plusvalenza latente sulla nuda proprietà, il calcolo della frazione d’imposta esigibile tiene conto degli importi delle plusvalenze latenti calcolate sia sulla nuda proprietà che sulla piena proprietà.

Cessione parziale e differimento dell’imposizione

In caso di cessione parziale, la plusvalenza soggetta a differimento è imponibile in proporzione agli asset ceduti.

Limitazione dell’imposta in caso di plusvalenza inferiore

Se, in caso di un evento (cessione o donazione), l’importo della plusvalenza di cessione o l’incremento di valore dei titoli è inferiore alla plusvalenza determinata secondo le condizioni previste, l’imposta calcolata sulla plusvalenza latente è trattenuta nei limiti del suo importo ricalcolato. Questo ricalcolo si basa sulla differenza tra il prezzo o il valore dei titoli alla data dell’evento e il loro prezzo o valore di acquisizione, tenendo conto di eventuali soulte (conguagli).

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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