TLDR: Un cambiamento effettivo di attività per un microimprenditore comporta la cessazione dell’impresa se sono soddisfatti i criteri legali (superamento delle soglie sul fatturato, sull’organico o sull’attivo immobilizzato, oppure cessione di oltre il 50% dei diritti di voto). La dichiarazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni (60 giorni per le imprese in regime semplificato).
Definizione di cambiamento di attività
Il cambiamento effettivo di attività è caratterizzato dalla modifica dell’oggetto sociale o dell’attività effettivamente esercitata. Può verificarsi anche in caso di scomparsa dei mezzi di produzione necessari per la prosecuzione dell’attività per più di dodici mesi, salvo in caso di forza maggiore o se tale scomparsa è seguita da una cessione della maggioranza dei diritti sociali.
Criteri di caratterizzazione
Il cambiamento di attività è accertato quando uno o più dei seguenti limiti vengono superati:
- Cessione di oltre il 50% dei diritti di voto collegati ai titoli dell’impresa. In caso di cessioni frazionate, la condizione è soddisfatta a partire dalla data in cui la soglia del 50% viene superata.
- Aumento di oltre il 50% del fatturato, oppure dell’organico medio del personale e dell’attivo lordo immobilizzato rispetto all’esercizio precedente.
- Il cambiamento può derivare unicamente dalla variazione del fatturato, ma non dalla sola variazione dell’organico o degli attivi immobilizzati.
Se l’impresa dispone di strumenti di gestione che dimostrano che una parte dell’aumento delle soglie è legata all’attività preesistente, tale parte non viene considerata per valutare il cambiamento.
Obblighi dichiarativi
In caso di cessione o cessazione di attività, è necessario presentare una dichiarazione entro un termine di 30 giorni. Questo termine è esteso a 60 giorni per le imprese soggette al regime semplificato di tassazione.
Conseguenze fiscali
Il cambiamento di attività che comporta la cessazione dell’impresa determina la perdita del riporto delle perdite subite prima del cambiamento sui redditi realizzati successivamente.
Casi particolari
Il cambiamento di attività non è caratterizzato se l’incremento del fatturato è inferiore al 50% e solo l’attivo lordo immobilizzato è aumentato di oltre il 50%.
Esclusioni
Le variazioni legate unicamente all’organico o agli attivi immobilizzati non sono sufficienti a caratterizzare un cambiamento di attività.