TLDR: Se superate la soglia applicabile al regime di franchigia IVA, diventate soggetti passivi IVA a decorrere dal primo giorno del mese del superamento, per le prestazioni di servizi effettuate e le cessioni di beni effettuate a partire da tale data.
La conseguenza documentata: l’assoggettamento all’IVA
La conseguenza documentata riguarda il regime di franchigia IVA. Se il vostro fatturato supera la soglia prevista dalla lettera b del 1° o del 2° del I dell’articolo 293 B del CGI, diventate soggetti passivi IVA.
Questa regola riguarda le prestazioni di servizi effettuate e le cessioni di beni effettuate a decorrere dal primo giorno del mese nel corso del quale la soglia viene superata. Non costituisce una conseguenza generale applicabile a tutti i superamenti del fatturato, indipendentemente dal regime interessato. [^S007]
Un’altra regola può prevedere una data diversa
L’articolo 293 B bis prevede, nell’ambito della propria disciplina, che il superamento del limite del fatturato produca i suoi effetti per le operazioni effettuate a decorrere dalla data del superamento. [^S011]
Questa disposizione, da sola, non consente di determinare la conseguenza applicabile alla vostra attività. Dovete quindi distinguere il regime a cui si riferisce il limite superato prima di dedurne la data di decorrenza.
Ciò che le fonti non consentono di concludere
Le fonti disponibili non consentono di affermare che un superamento comporti automaticamente un cambiamento del regime fiscale o previdenziale, nuovi obblighi dichiarativi, scadenze precise o un importo determinato da pagare al di fuori della regola IVA descritta sopra.
La conseguenza dipende quindi dal regime e dalla soglia interessati. Non applicate la regola del regime di franchigia IVA a un altro istituto senza verificare la disposizione applicabile.