TLDR: La dichiarazione europea di servizi (DES) è un obbligo fiscale per i soggetti passivi IVA in Francia che forniscono servizi a clienti in altri Stati membri dell’UE, quando l’IVA è autoliquidata dal cliente. Deve essere presentata a partire dal primo euro di prestazione e riguarda solo i servizi territorialmente situati nello Stato membro del cliente secondo l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE.
Definizione e campo di applicazione
La dichiarazione europea di servizi (DES) è un obbligo per i soggetti passivi IVA in Francia che forniscono servizi a clienti stabiliti in altri Stati membri dell’UE, quando l’IVA è autoliquidata dal cliente secondo l’articolo 196 della direttiva 2006/112/CE. Questa dichiarazione deve essere presentata a partire dal primo euro di prestazione e si applica solo se il servizio è territorialmente situato nello Stato membro del cliente secondo l’articolo 44 della stessa direttiva.
Chi deve dichiarare?
Sono tenuti a presentare la DES i soggetti passivi IVA stabiliti in Francia (esclusi i Dipartimenti d’Oltremare) che forniscono servizi a:
- Un soggetto passivo IVA stabilito in un altro Stato membro, quando il servizio è territorialmente situato nello Stato del cliente.
- Un non soggetto passivo (ad esempio, un privato) solo se lo Stato membro del cliente ha esercitato l’opzione prevista dall’articolo 59-bis della direttiva 2006/112/CE per l’autoliquidazione.
I soggetti passivi che beneficiano del regime della franchigia in base (articolo 293 B del CGI) possono presentare la DES su supporto cartaceo. I soggetti passivi stabiliti nei Dipartimenti d’Oltremare (DOM) o i cui servizi sono esenti nello Stato membro del cliente non sono tenuti a presentare la DES.
Modalità di presentazione
La DES può essere presentata in due modi:
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Online, tramite il teleservizio DES sul portale delle dogane francesi (
www.douane.gouv.fr), con due opzioni:- Inserimento online (modulo DTI).
- Importazione di file XML (modulo DTI+).
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Su supporto cartaceo, solo per i soggetti passivi che beneficiano del regime della franchigia in base, utilizzando il modulo CERFA n° 13964, disponibile sul sito delle dogane.
La scelta del supporto cartaceo deve essere esercitata per ogni dichiarazione individuale.
Informazioni richieste
La DES deve contenere le seguenti informazioni per ogni cliente:
- Numero di identificazione IVA del cliente nello Stato membro di destinazione.
- Importo totale al lordo dell’IVA delle prestazioni (o degli acconti incassati) per le quali il cliente è debitore dell’IVA.
- Periodo di riferimento della dichiarazione.
- Dati del prestatore: numero di identificazione, ragione sociale, indirizzo.
Per le operazioni in valuta diversa dall’euro, il tasso di cambio da utilizzare è quello pubblicato dalla Banca di Francia (basato sul cambio della BCE) alla data di esigibilità dell’IVA nello Stato membro del cliente. In alternativa, può essere utilizzato il tasso di cambio doganale, a condizione che venga applicato in modo uniforme a tutte le prestazioni intra-UE dell’anno.
Scadenze e correzioni
La DES deve essere presentata entro il 10º giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui l’IVA è diventata esigibile nello Stato membro del cliente o in cui è stata notificata al cliente una regolarizzazione commerciale.
Le correzioni devono essere effettuate senza indugio mediante la presentazione di una dichiarazione rettificativa, fatta eccezione per omissioni o inesattezze riscontrate dopo un termine di sei anni dalla data del fatto. Il mancato invio entro i termini è sanzionato conformemente all’articolo 1788 A del CGI.
Esclusioni e limiti
Non devono essere dichiarati nella DES:
- Le prestazioni la cui territorialità non è determinata dall’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, anche se autoliquidate dal cliente su altra base.
- Le prestazioni esenti nello Stato membro del cliente.
- Le prestazioni di servizi bancari/finanziari situate nello Stato del cliente, salvo se tale Stato prevede un’opzione per la tassazione simile a quella della Francia (articolo 260 B del CGI).
La DES non sostituisce il riepilogo dei clienti (articolo 289 B del CGI), che rimane obbligatorio per le cessioni intra-UE di beni.