TLDR: Non è possibile determinare il luogo di imposizione sulla sola base del luogo di residenza e del luogo di lavoro. Se siete soggetti all’imposta in Francia, l’articolo 10 del Codice generale delle imposte stabilisce il luogo di accertamento dell’imposta in Francia in base alla vostra residenza. Se siete lavoratori dipendenti distaccati all’estero alle condizioni previste dall’articolo 81 A, può applicarsi un’esenzione francese a determinate condizioni.
Il luogo di imposizione non si deduce automaticamente
Il fatto di vivere in Francia e lavorare all’estero non è sufficiente, di per sé, a determinare in quale Stato sia dovuta l’imposta sul reddito.
Se siete soggetti all’imposta in Francia e avete un’unica residenza in tale Paese, l’imposta è accertata nel luogo di tale residenza. Se avete più residenze in Francia, l’imposta è accertata nel luogo in cui si presume abbiate la vostra principale sede. Questa regola precisa il luogo di accertamento dell’imposta in Francia; da sola non consente di concludere che il vostro stipendio sia imponibile in Francia anziché all’estero.
Quando può applicarsi l’articolo 81 A
L’articolo 81 A riguarda le persone domiciliate in Francia ai sensi dell’articolo 4 B del Codice generale delle imposte, che svolgono un’attività lavorativa dipendente e sono inviate dal proprio datore di lavoro in uno Stato diverso dalla Francia e da quello in cui il datore di lavoro è stabilito.
In questo contesto, gli stipendi corrispondenti all’attività svolta nello Stato di invio possono beneficiare di un’esenzione dall’imposta sul reddito. Non è quindi possibile estendere questo regime a chiunque risieda in Francia e lavori all’estero.
Il datore di lavoro deve essere stabilito in Francia, in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che abbia concluso con la Francia una convenzione di assistenza amministrativa contro la frode e l’evasione fiscali.
Le condizioni dell’esenzione
L’esenzione totale può applicarsi se dimostrate che le remunerazioni interessate sono state effettivamente assoggettate, nello Stato in cui svolgete la vostra attività, a un’imposta sul reddito almeno pari ai due terzi dell’imposta che sarebbe stata dovuta in Francia sulla stessa base imponibile.
Per effettuare questo confronto, dovete applicare le regole francesi per la determinazione della base imponibile e del quoziente familiare, prescindendo dagli altri redditi percepiti da voi o dai membri della vostra famiglia. L’importo dell’imposta pagata all’estero costituisce l’altro termine del confronto.
Per alcune attività tassativamente indicate dall’articolo 81 A, può essere soddisfatta un’altra condizione: l’attività deve essere stata svolta per più di 183 giorni nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi. Questa condizione riguarda in particolare alcuni cantieri, l’installazione o la gestione di complessi industriali, la ricerca o l’estrazione di risorse naturali nonché la navigazione. Non costituisce una durata minima applicabile a qualsiasi lavoro svolto all’estero.
Cosa potete concludere
Dovete innanzitutto determinare se siete fiscalmente soggetti all’imposta in Francia e se la vostra situazione rientra nel regime specifico dell’articolo 81 A. La sola esistenza di un lavoro all’estero non è sufficiente per stabilire un’esenzione in Francia né per determinare automaticamente il Paese in cui è dovuta l’imposta.
Se invocate l’esenzione fondata sull’imposizione all’estero, dovete essere in grado di dimostrare l’effettivo assoggettamento delle remunerazioni e il rispetto della soglia dei due terzi. La dimostrazione può, in linea di principio, essere fornita mediante reclamo entro i termini ordinari; gli elementi disponibili non precisano quali documenti concreti allegare né i termini indicati in cifre.