L'exit tax si applica ai contribuenti che trasferiscono il domicilio fiscale fuori dalla Francia, a condizione che abbiano avuto la residenza fiscale in Francia per almeno sei degli ultimi dieci anni precedenti al trasferimento. L’imposta colpisce le plusvalenze latenti su titoli, diritti sociali e altri beni mobili incorporali al momento del trasferimento, con possibilità di sospensione del pagamento in determinati casi.
Chi è soggetto all'exit tax
Sono tenuti al pagamento dell'exit tax i contribuenti persone fisiche che trasferiscono il domicilio fiscale fuori dalla Francia, inclusi Stati UE e territori d’oltremare, se hanno avuto la residenza fiscale in Francia per almeno sei degli ultimi dieci anni precedenti al trasferimento. Per i titoli acquisiti durante il matrimonio in regime di comunità ridotta agli acquisti, è sufficiente che uno solo dei coniugi soddisfi il requisito dei sei anni perché tutti i titoli della coppia rientrino nel campo di applicazione dell’imposta.
Esenzioni per i contribuenti di nazionalità francese
I contribuenti di nazionalità francese possono essere esentati dall'exit tax se dimostrano di essere assoggettati nel Paese di destinazione a un’imposta personale su tutti i loro redditi, il cui ammontare sia almeno pari ai due terzi di quella che avrebbero pagato in Francia sulla stessa base imponibile. Inoltre, nei primi due anni successivi al trasferimento, se questo è motivato da imperativi professionali e il domicilio fiscale era in Francia ininterrottamente per i quattro anni precedenti, possono essere esentati.
Quando si applica l’imposta
L'exit tax è in vigore per i trasferimenti di domicilio fiscale dal 3 marzo 2011. L’imposta colpisce le plusvalenze latenti su titoli di società, diritti sociali e altri beni mobili incorporali. Le plusvalenze latenti possono beneficiare di un abattimento per durata di detenzione se previsto dall’art. 150-0 D ter del Code général des impôts (CGI).
Sospensione del pagamento
Il pagamento dell’exit tax può essere sospeso se il trasferimento avviene in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato o territorio con cui la Francia ha stipulato convenzioni di assistenza amministrativa contro la frode e l’evasione fiscale, e di assistenza mutua in materia di recupero delle imposte. Lo Stato o territorio di destinazione non deve essere classificato come "non cooperativo" ai sensi dell’art. 238-0 A CGI.
Dichiarazione e scadenze
La dichiarazione delle plusvalenze latenti soggette a exit tax deve essere presentata l’anno successivo a quello del trasferimento, entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi. Non sono disponibili dettagli sulle modalità specifiche o sui documenti da allegare.
Eccezioni specifiche
Non è dovuta l’exit tax in caso di cessione dei titoli entro due anni dal pensionamento del contribuente.
Dichiarazione delle plusvalenze latenti
La dichiarazione delle plusvalenze latenti soggette a exit tax deve essere presentata l'anno successivo a quello del trasferimento, entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi.