Gli avvocati autori di opere dell’ingegno possono beneficiare della franchigia IVA per la loro attività regolamentata?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 8 settembre 2026

TLDR: Sì, gli avvocati possono beneficiare della franchigia IVA per la loro attività regolamentata se il loro volume d’affari non supera le soglie previste al comma III dell’articolo 293 B del CGI. Questa franchigia si applica solo all’attività di avvocato, non alle operazioni collegate al loro status di autore, che sono soggette a un regime distinto.

Condizioni di ammissibilità per gli avvocati

La franchigia IVA si applica agli avvocati, avvocati al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, unicamente per le operazioni relative alla loro attività regolamentata (prestazioni professionali legali). Il beneficio è concesso se il volume d’affari realizzato in questo ambito non supera i limiti stabiliti dal comma III dell’articolo 293 B del CGI.

Separazione rigorosa dei regimi

Le attività di avvocato e quelle di autore di opere dell’ingegno sono distinte:

Esclusioni e limiti

La franchigia per gli avvocati non si estende a:

Obblighi dichiarativi

Gli avvocati che beneficiano della franchigia per la loro attività regolamentata sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di esistenza e identificazione IVA, fintanto che la franchigia rimane applicabile. Questa esenzione cessa non appena le soglie vengono superate o le condizioni non sono più soddisfatte.

Perdita del beneficio della franchigia

Se il volume d’affari dell’attività regolamentata supera le soglie previste, l’avvocato perde il beneficio della franchigia e deve conformarsi agli obblighi dichiarativi e di pagamento dell’IVA per questa attività. Le attività di autore, invece, restano soggette al proprio regime.

Regime specifico per gli autori

Gli avvocati che agiscono in qualità di autori di opere dell’ingegno possono beneficiare della franchigia prevista al comma III dell’articolo 293 B del CGI unicamente per la cessione delle loro opere e la cessione dei diritti patrimoniali loro riconosciuti dalla legge (es.: diritto di rappresentazione, diritto di riproduzione).

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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