TL;DR: Non è possibile dedurre una regola generale per tutti i redditi derivanti dal crowdfunding. La fonte esaminata riguarda le società e gli enti soggetti all’imposta sulle società e il calcolo degli oneri finanziari netti, nel quale possono essere presi in considerazione alcuni proventi finanziari legati al finanziamento partecipativo.
Ambito di applicazione della regola
Il BOFiP si rivolge alle società e agli enti soggetti di diritto o per opzione all’imposta sulle società, nonché alle stabili organizzazioni francesi di una società estera che soddisfano le condizioni per essere soggette all’IS in Francia.
In questo contesto, il finanziamento partecipativo, o crowdfunding, rientra tra le nuove modalità di finanziamento che possono essere interessate dal regime di limitazione della deduzione degli oneri finanziari netti.
Come vengono prese in considerazione le somme
Gli oneri finanziari netti corrispondono agli oneri finanziari deducibili diminuiti dei proventi finanziari e degli altri redditi equivalenti imponibili che remunerano somme lasciate o messe a disposizione dell’impresa.
Le somme percepite nell’ambito del crowdfunding possono quindi essere prese in considerazione in questo calcolo quando presentano la natura di proventi finanziari o di redditi equivalenti rientranti nell’ambito di applicazione di tale regime. Questa regola riguarda il calcolo fiscale dell’impresa soggetta all’IS; non costituisce una regola generale di imposizione di qualsiasi reddito derivante dal crowdfunding.
Ciò che non si può concludere
Le fonti esaminate non consentono di determinare il trattamento fiscale dei redditi derivanti dal crowdfunding percepiti da una persona fisica. Non consentono neppure di stabilire una categoria di imposizione, un’aliquota, un modulo, una scadenza o una modalità dichiarativa per l’insieme dei redditi interessati.
La pagina generale dedicata alla dichiarazione dei redditi non precisa, da sola, il trattamento fiscale specifico dei redditi derivanti dal crowdfunding. Non si può quindi concludere che tutte le forme di crowdfunding siano imponibili nello stesso modo, senza tenere conto della natura del finanziamento e della qualità del beneficiario.
Conclusione
La conclusione documentata è limitata al regime dell’imposta sulle società e al calcolo degli oneri finanziari netti. Per le altre situazioni, gli elementi forniti non consentono di confermare una regola generale di imposizione.