In breve: Sì, quando la vostra seconda casa è messa a disposizione esclusiva di un terzo. Per l’esenzione prevista dall’articolo 1391 del CGI, l’alloggio deve essere abitato da voi in qualità di proprietario o usufruttuario. Questa regola si applica anche in assenza di un contratto di locazione.
Condizioni per l’esenzione
Dovete avere più di 75 anni al 1° gennaio dell’anno d’imposta e i vostri redditi dell’anno precedente non devono superare la soglia prevista dall’articolo 1417 del CGI.
L’esenzione riguarda l’immobile che abitate. Può applicarsi anche alla vostra seconda casa se soddisfate le condizioni richieste e se la abitate in qualità di proprietario o usufruttuario. Il fatto di beneficiare già dell’esenzione per la vostra abitazione principale non vi impedisce, di per sé, di beneficiarne anche per la vostra seconda casa.
Messa a disposizione esclusiva di un terzo
Se la vostra seconda casa è messa a disposizione esclusiva di un terzo, non può essere considerata abitata da voi. Non può quindi beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 1391 del CGI, anche se non è stato concluso alcun contratto di locazione.
La soppressione della condizione di coabitazione, applicabile alle imposte stabilite a decorrere dal 2023, non modifica questa regola.
L’età è valutata al 1° gennaio dell’anno d’imposta. I redditi presi in considerazione sono quelli dell’anno precedente.