Le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'UE devono designare un rappresentante fiscale in Francia?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 8 settembre 2026

TLDR: No. Le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’UE, senza stabilimento in Francia, non sono tenute né autorizzate a designare un rappresentante fiscale per gli obblighi IVA. Questa esenzione non si applica al Liechtenstein (SEE) a causa dell’assenza di una convenzione di assistenza reciproca con la Francia. Essa riguarda esclusivamente l’IVA e non può essere estesa ad altre imposte o a Stati non esplicitamente menzionati.

Risposta diretta

Le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea non sono tenute a designare un rappresentante fiscale in Francia per i loro obblighi legati all’IVA. Questa regola si applica anche se non hanno uno stabilimento stabile in Francia. Devono identificarsi direttamente presso la DGFiP e adempiere ai loro obblighi dichiarativi e di pagamento senza intermediari.

Campo di applicazione dell’esenzione

L’esenzione dall’obbligo di designare un rappresentante fiscale copre specificamente le imprese stabilite in uno Stato membro dell’UE e senza stabilimento in Francia. Queste imprese devono iscriversi presso il Servizio delle imposte delle imprese estere (SIEE) della DINR e fornire i documenti giustificativi richiesti (statuto, certificato di iscrizione, attestazione IVA intracomunitaria, ecc.).

Eccezione notevole: il Liechtenstein

Il Liechtenstein, sebbene membro dello Spazio economico europeo (SEE), non è coperto da questa esenzione. Infatti, la Francia non ha stipulato con questo Paese una convenzione di assistenza reciproca in materia di riscossione delle imposte. Pertanto, le imprese stabilite in Liechtenstein rimangono tenute a designare un rappresentante fiscale in Francia per i loro obblighi IVA.

Limiti dell’esenzione

L’esenzione si applica esclusivamente all’IVA e alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’UE. Non può essere estesa:

Formalità da adempiere

Le imprese interessate devono:

  1. Identificarsi presso il SIEE della DINR;
  2. Dichiarare le operazioni imponibili in Francia;
  3. Versare l’IVA direttamente alla DGFiP, se dovuta.

Non è imposto alcun obbligo di designare un rappresentante fiscale, e questa possibilità non è neppure offerta.

Casi particolari e precisazioni

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’UE che effettuano esclusivamente operazioni in sospensione di IVA (es.: esportazioni) possono essere esentate dall’iscrizione in Francia, a condizione di rispettare le condizioni previste dal CGI.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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