TLDR: Per l’esonero dall’imposta fondiaria previsto per i contribuenti di età superiore a 75 anni, il vostro RFR dell’anno precedente deve essere inferiore o uguale al limite previsto dal I dell’articolo 1417 del CGI. L’importo esatto dipende dall’anno d’imposizione e non è indicato negli elementi disponibili.
Quale limite di RFR dovete rispettare?
Dovete avere un reddito fiscale di riferimento dell’anno precedente che non superi il limite fissato dal I dell’articolo 1417 del Codice generale delle imposte (CGI).
Qui non può essere indicato alcun importo in euro: gli elementi disponibili non precisano il limite applicabile all’anno d’imposizione interessato. Le soglie vengono rivalutate ogni anno in base al primo scaglione della scala dell’imposta sul reddito.
Quale RFR viene preso in considerazione?
Il RFR corrisponde all’importo netto dei redditi e delle plusvalenze presi in considerazione per determinare l’imposta sul reddito relativa all’anno precedente. Anche alcuni redditi esenti, abbattimenti, redditi soggetti a ritenuta liberatoria e oneri deducibili possono essere presi in considerazione secondo le disposizioni dell’articolo 1417, IV, del CGI.
Quali sono le condizioni per l’esonero?
Per beneficiare di questo esonero dall’imposta fondiaria sugli immobili edificati, dovete:
- avere più di 75 anni al 1° gennaio dell’anno d’imposizione;
- rispettare il limite di RFR applicabile ai redditi dell’anno precedente;
- abitare nell’immobile interessato in qualità di proprietario o usufruttuario.
L’esonero riguarda l’immobile in cui abitate. Può riguardare anche un’abitazione costituente un bene comune o un bene personale del vostro coniuge o partner di PACS di età superiore a 75 anni, alle condizioni previste dalla normativa.
Perché l’importo varia in base all’anno?
Il limite di RFR viene aggiornato ogni anno. Dovete quindi verificare il limite corrispondente all’anno d’imposizione interessato e non applicare automaticamente un importo utilizzato per un altro anno.
Gli elementi disponibili consentono di confermare il criterio applicabile, ma non di fornire l’importo numerico del limite.