TLDR: Gli agricoltori in Francia sono soggetti a due regimi IVA distinti: il regime generale per le attività non agricole e il regime semplificato agricolo (RSA) per le attività agricole pure, con soglie di fatturato che determinano l’obbligo o l’opzione di adesione.
Regimi IVA applicabili agli agricoltori
Gli agricoltori in Francia sono soggetti a due regimi IVA diversi in base alla natura delle loro attività. Il regime generale IVA si applica alle attività non agricole, mentre il regime semplificato agricolo (RSA) si applica alle attività agricole pure. Il RSA diventa obbligatorio se i ricavi annuali superano 46.000€. Per ricavi inferiori, l’adesione al RSA è facoltativa. Gli agricoltori con ricavi annuali inferiori o uguali a 5.300€, che traggono almeno l’80% del reddito globale dall’attività agricola, sono esentati dall’IVA.
Attività incluse ed escluse dal RSA
Il RSA copre le attività agricole tradizionali e alcune attività di prima trasformazione, come la produzione di formaggio, la vinificazione o il confezionamento della frutta, purché vengano eseguite con attrezzature moderne ma usuali in agricoltura. Le attività non considerate agricole, come la trasformazione di prodotti non propri o i servizi non collegati all’agricoltura, sono soggette al regime generale IVA.
Obblighi dichiarativi e fatturazione
Gli agricoltori soggetti al RSA devono presentare una dichiarazione annuale IVA entro il secondo giorno lavorativo successivo al 1° maggio. Possono anche optare per dichiarazioni trimestrali. Per quanto riguarda la fatturazione, gli agricoltori in RSA devono emettere fatture secondo le regole generali, ma è tollerato che siano i clienti a redigerle al loro posto, in conformità con le consuetudini del settore agricolo.
Tassa forfettaria annuale
Gli agricoltori in RSA devono pagare una tassa forfettaria annuale composta da:
- una parte fissa compresa tra 76€ e 92€,
- una parte variabile dello 0,19% sul fatturato fino a 370.000€ e dello 0,05% sulla parte eccedente.
Questa tassa è calcolata in base al fatturato dell’anno precedente.
Scadenze e modalità di pagamento
La scadenza per la dichiarazione annuale IVA nel regime RSA è fissata al secondo giorno lavorativo dopo il 1° maggio. Se l’esercizio contabile non coincide con l’anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il quinto giorno del quinto mese successivo alla chiusura dell’esercizio.