In breve: Per le violazioni previste dai paragrafi I o III dell’articolo 1649 ter D del CGI e sanzionate dal paragrafo XI dell’articolo 1736 del CGI, l’ammenda fiscale si prescrive allo scadere del quarto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
La regola applicabile
Siete interessati da questo termine quando l’ammenda sanziona una violazione dei paragrafi I o III dell’articolo 1649 ter D del Codice generale delle imposte (CGI). L’ammenda forfettaria prevista dal paragrafo XI dell’articolo 1736 del CGI non può superare i 50.000 euro.
Il termine deriva dal secondo comma dell’articolo L. 188 del Libro delle procedure fiscali (LPF), applicabile alle ammende fiscali che sanzionano violazioni di disposizioni diverse da quelle relative alla determinazione della base imponibile e alla riscossione dell’imposta.
Il calcolo del termine
Dovete riferire il termine all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La prescrizione interviene allo scadere del quarto anno successivo a tale anno.
Le violazioni interessate
L’ammenda forfettaria riguarda in particolare le violazioni delle procedure di diligenza, nonché la mancata comunicazione a ciascun venditore o prestatore dei dati che lo riguardano, quando tali dati vengono trasferiti all’amministrazione fiscale.
L’applicazione dell’ammenda varia in base alla natura della violazione, entro il limite di 50.000 euro.
Una regola che non si estende a tutte le ammende
Non dovete estendere automaticamente questo termine di quattro anni a tutte le ammende fiscali che possono riguardare un operatore di una piattaforma digitale. Dovete esaminare la disposizione del CGI su cui si fonda la sanzione in questione.