Qual è la durata obbligatoria della rinuncia al dispositivo di ritenuta dell’IVA per gli autori?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 8 settembre 2026

TLDR: La rinuncia al dispositivo di ritenuta dell’IVA per gli autori copre obbligatoriamente un periodo di cinque anni, compresa l’anno della sua dichiarazione. Scade al termine del quarto anno successivo a quello della sua notifica al servizio delle imposte delle imprese.

Durata e periodo coperto

La rinuncia si applica per un periodo obbligatorio di cinque anni, inclusa l’anno in cui viene dichiarata. Questa durata è stabilita dall’articolo 285 bis del Codice generale delle imposte (CGI).

Decorso e scadenza

La rinuncia produce i suoi effetti fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della sua notifica al servizio delle imposte delle imprese (data di invio con ricevuta di ritorno). Ad esempio, una rinuncia notificata il 5 giugno dell’anno N scade il 31 dicembre dell’anno N + 4.

Rinnovo tacito

La rinuncia è rinnovabile tacitamente per un nuovo periodo di cinque anni, a meno che l’autore non presenti una domanda di ritorno al regime della ritenuta nei trenta giorni precedenti la scadenza di ogni periodo. Questo meccanismo consente una continuità amministrativa senza ulteriori formalità.

Proroga automatica in caso di rimborso del credito IVA

La rinuncia è automaticamente prorogata per un nuovo periodo di cinque anni se, nel corso o al termine del periodo in essere, l’autore ha beneficiato di un rimborso del credito IVA previsto dall’articolo 271 del CGI. Questa proroga si applica automaticamente, senza necessità di ulteriore notifica.

Portata della rinuncia

La rinuncia vale per l’insieme dei diritti percepiti dall’autore, indipendentemente dagli editori, organismi di gestione collettiva o produttori interessati. Deve essere notificata a tutte le parti versanti nonché al servizio delle imposte delle imprese.

Modalità di notifica

La rinuncia deve essere notificata per iscritto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al servizio delle imposte delle imprese competente. Una copia di questa notifica, accompagnata dalla prova di invio, deve essere trasmessa senza indugio a tutti gli editori, organismi di gestione collettiva e produttori che versano i diritti.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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