TLDR: L’IVA dovuta dagli imprenditori agricoli soggetti che hanno richiesto il regime di franchigia (art. 298 bis A CGI) è maggiorata del 25% se il loro volume d’affari, tutti diritti e tasse compresi, supera il triplo della soglia di franchigia.
Condizioni di applicazione
La maggiorazione del 25% si applica esclusivamente agli imprenditori agricoli che hanno presentato domanda per beneficiare del regime di franchigia previsto all’articolo 298 bis A del CGI. Essa scatta non appena il volume d’affari realizzato supera il triplo della soglia di franchigia.
Base legale
La disposizione è espressamente prevista all’articolo 1785 D del CGI, che fissa sia il tasso della maggiorazione sia la condizione di superamento del triplo della soglia di franchigia.
Campo di applicazione soggettivo
Sono interessati solo gli imprenditori agricoli soggetti all’IVA che hanno richiesto il regime di franchigia. Nessun’altra categoria di agricoltori o operatori è interessata da questa maggiorazione.
Calcolo della maggiorazione
La maggiorazione viene applicata sull’imposta eventualmente dovuta, senza distinzione tra tipo di attività o prodotto. Il volume d’affari da considerare include tutti i diritti e le tasse, ad eccezione dell’IVA stessa.
Esclusioni e limiti
Non sono previste eccezioni per gli imprenditori agricoli interessati. La maggiorazione è automatica non appena la condizione di superamento è soddisfatta, senza possibilità di deroga.
Conseguenze pratiche
Il superamento della soglia triplicata comporta un aumento immediato dell’imposta dovuta, senza periodo di tolleranza né fase transitoria. Gli imprenditori devono anticipare questo rischio nella loro gestione finanziaria.