TLDR: Nelle fonti esaminate non esiste un'unica legge generale recentemente adottata sull'assicurazione sulla vita e la successione. La legge n. 2014-617 del 13 giugno 2014 riguarda principalmente i conti bancari inattivi e i contratti di assicurazione sulla vita dormienti. Per la successione, il trattamento dipende soprattutto dalla garanzia del contratto, dalla designazione del beneficiario e dalla data e dall'importo dei premi versati.
La legge del 13 giugno 2014
La legge n. 2014-617 del 13 giugno 2014 relativa ai conti bancari inattivi e ai contratti di assicurazione sulla vita dormienti disciplina il deposito obbligatorio presso la Caisse des dépôts et consignations delle somme non reclamate.
Per un contratto di assicurazione sulla vita, il deposito avviene al termine di un periodo di dieci anni a decorrere dalla conoscenza del decesso dell'assicurato o dalla scadenza del contratto. Le somme restituite dalla Caisse des dépôts possono successivamente essere soggette al prelievo fiscale applicabile. [S001, S012]
Questa legge non sostituisce le norme fiscali applicabili al trasferimento del capitale al momento del decesso.
L'effetto della designazione del beneficiario
Quando il contratto di assicurazione in caso di decesso prevede un beneficiario determinato o determinabile, il capitale o la rendita non fa in linea di principio parte della successione dell'assicurato. Gli eventuali diritti dovuti sono allora calcolati secondo le norme fiscali proprie dei contratti di assicurazione e, in particolare, in base al rapporto tra il beneficiario e l'assicurato. [S001, S002]
In assenza di beneficiario, o quando la designazione diventa priva di effetto, il capitale o la rendita garantita fa parte della successione del defunto ed è soggetto all'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito secondo le norme di diritto comune. [S001]
Non si può quindi concludere che qualsiasi capitale derivante da un'assicurazione sulla vita sia automaticamente escluso dalla successione.
Le norme fiscali in base al contratto e ai premi
L'assicurazione in caso di vita prevede in linea di principio il versamento dell'indennizzo se l'assicurato è in vita alla scadenza del contratto. Non è quindi, in linea di principio, soggetta all'imposta sui trasferimenti a causa di morte. L'assicurazione in caso di decesso diventa esigibile quando l'assicurato muore durante la durata del contratto; le norme successorie e fiscali specifiche riguardano principalmente questa categoria, nonché alcuni contratti misti. [S001, S009]
Per i contratti rientranti nel primo comma dell'articolo 757 B del Codice generale delle imposte, sono presi in considerazione nella base dell'imposta sui trasferimenti a causa di morte, secondo il regime applicabile, esclusivamente i premi versati dopo il settantesimo compleanno dell'assicurato. Questa norma, da sola, non consente di descrivere l'intera fiscalità del contratto. [S001]
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2016, il valore di riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto con fondi comuni e non liquidato al momento della liquidazione della comunione coniugale non è fiscalmente incluso nell'attivo della comunione, indipendentemente dalla qualità del beneficiario designato. In tale situazione, non costituisce quindi un elemento dell'attivo successorio utilizzato per il calcolo dei diritti dovuti dagli eredi del coniuge deceduto. [S008]
Gli obblighi dichiarativi
Se sei beneficiario di un contratto di assicurazione in caso di vita o in caso di decesso sottoscritto dal 20 novembre 1991, devi dichiarare i contratti stipulati sulla vita dello stesso assicurato quando sono stati versati premi dopo il suo settantesimo compleanno.
Se sei anche erede, legatario o donatario, queste informazioni devono figurare nella dichiarazione relativa ai beni successori ricevuti. Se non possiedi tale qualifica, devi presentare la dichiarazione di successione secondo le condizioni di diritto comune. [S011]
Cosa devi ricordare
Il regime applicabile dipende da quattro elementi: la garanzia prevista dal contratto, l'esistenza e la validità della clausola beneficiaria, l'età dell'assicurato al momento del versamento dei premi e la data di apertura della successione.
Quando un erede riceve anche un trasferimento tramite assicurazione sulla vita, le imposte possono essere liquidate distinguendo l'asse ereditario dalle somme derivanti dal contratto. La designazione del beneficiario, la natura del contratto e le norme fiscali applicabili devono quindi essere esaminate separatamente. [S001, S002]