TLDR: La ritenuta IVA si applica presuntivamente ai diritti d’autore corrisposti agli autori beneficiari della franchigia (articolo 293 B del CGI), salvo rinuncia esplicita da parte loro. Questa presunzione vale per i pagamenti effettuati da editori, organismi di gestione collettiva e produttori, e non pregiudica il beneficio della franchigia.
Presunzione legale della ritenuta
La ritenuta IVA si presume applicabile ai diritti d’autore corrisposti da editori, organismi di gestione collettiva e produttori, anche se l’autore beneficia della franchigia in base all’IVA (articolo 293 B del CGI). Questa presunzione è automatica in assenza di rinuncia esplicita dell’autore, conformemente all’articolo 285 bis, comma 2, del CGI.
Portata della presunzione
La presunzione riguarda unicamente i diritti corrisposti dalle tre categorie di pagatori menzionate (editori, organismi di gestione collettiva, produttori). Non si estende ad altre fonti di reddito dell’autore, che restano soggette alle regole generali della franchigia.
Rinuncia al dispositivo di ritenuta
L’autore può rinunciare alla ritenuta IVA notificando la propria decisione ai pagatori interessati e all’ufficio delle imposte di competenza. Questa rinuncia:
- deve essere esplicita e formulata secondo le modalità previste dall’articolo 285 bis, comma 3, del CGI;
- vale per l’insieme dei diritti percepiti dall’autore;
- entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica;
- copre un periodo di cinque anni, rinnovabile tacitamente.
Indipendenza tra franchigia e ritenuta
Il beneficio della franchigia (articolo 293 B del CGI) non è pregiudicato dal solo fatto che un autore percepisca diritti soggetti a ritenuta. L’assenza di rinuncia alla ritenuta non equivale a un’opzione per il pagamento dell’IVA ai sensi dell’articolo 293 F del CGI. I due dispositivi (franchigia e ritenuta) operano su piani distinti.
Considerazione dei diritti ai fini della franchigia
I diritti soggetti a ritenuta sono presi in considerazione per la valutazione dei limiti al di sotto dei quali la franchigia specifica per autori e artisti-interpreti è applicabile. Ciò significa che questi diritti contribuiscono al calcolo del volume d’affari totale dell’autore, anche se sono soggetti a ritenuta.
Obblighi dichiarativi aggiuntivi
Gli autori che non hanno rinunciato alla ritenuta e percepiscono diritti da persone diverse da editori, organismi di gestione collettiva o produttori devono:
- liquidare l’IVA secondo le modalità previste dall’articolo 285 bis, comma 5, del CGI;
- presentare una dichiarazione annuale del volume d’affari per questi diritti.