TLDR: L’abbassamento delle soglie di franchigia in base IVA a 25.000 € (anno precedente) e 27.500 € (anno in corso) è sospeso fino al 31 dicembre 2025. Fino a tale data, restano applicabili le soglie di diritto comune (85.000 € e 37.500 € per l’anno precedente; 93.500 € e 41.250 € per l’anno in corso). La modifica delle regole di uscita dal regime (effetto immediato al superamento della soglia) è in vigore dal 1° gennaio 2025.
Sospendere l’abbassamento delle soglie
L’articolo 32 della legge n° 2025-127 del 14 febbraio 2025 di finanza per il 2025 prevedeva un abbassamento delle soglie di franchigia in base IVA a 25.000 € (fatturato nazionale dell’anno precedente) e 27.500 € (fatturato nazionale dell’anno in corso), con entrata in vigore prevista al 1° marzo 2025. Tuttavia, questa misura è stata sospesa fino al 31 dicembre 2025 da annunci ministeriali del 30 aprile 2025.
Soglie applicabili nel 2025
Durante il periodo di sospensione, restano in vigore le soglie di diritto comune:
- 85.000 € (fatturato totale) e 37.500 € (prestazioni di servizi) per l’anno precedente;
- 93.500 € e 41.250 € per l’anno in corso.
Queste soglie si applicano a tutte le attività, tranne eccezioni specifiche (avvocati, autori di opere dell’ingegno, artisti-interpreti).
Modifica delle regole di uscita dal regime
L’articolo 82 della legge n° 2023-1322 del 29 dicembre 2023 di finanza per il 2024 ha modificato le condizioni di uscita dalla franchigia in base. Dal 1° gennaio 2025, l’uscita dal regime avviene a decorrere dal giorno del superamento della soglia, e non più a decorrere dal primo giorno del mese successivo. Questa regola si applica indipendentemente dalla sospensione dell’abbassamento delle soglie.
Conseguenze pratiche per le imprese
Le imprese devono verificare la propria eleggibilità al regime di franchigia in base utilizzando le soglie di diritto comune fino al 31 dicembre 2025. In caso di superamento di una soglia, l’uscita dal regime è immediata, senza proroga all’inizio del mese successivo.
Casi particolari ed eccezioni
Le soglie specifiche per avvocati, autori di opere dell’ingegno e artisti-interpreti (50.000 € e 35.000 € per l’anno precedente; 55.000 € e 38.500 € per l’anno in corso) restano applicabili conformemente all’articolo 293 B del CGI.
Sintesi delle date chiave
- 1° gennaio 2025: Entrata in vigore della nuova regola di uscita immediata dal regime.
- 1° marzo 2025: Data inizialmente prevista per l’abbassamento delle soglie (sospeso).
- 31 dicembre 2025: Fine della sospensione dell’abbassamento delle soglie.