TLDR: Prima della sua abrogazione il 9 dicembre 2020, la ricevuta di deposito doveva essere esibita su richiesta di funzionari e magistrati designati all’articolo L. 225 del Libro delle procedure fiscali. Per i soli commercianti ambulanti di opere in oro e argento, le autorità competenti erano l’amministrazione comunale o il suo agente (sindaci, assessori, commissari di polizia).
Autorità generali competenti
I lavoratori ambulanti senza dimora o residenza fissa in Francia da più di sei mesi, che esercitavano un’attività lucrativa sulla strada o in un luogo pubblico, dovevano esibire la loro ricevuta su richiesta di funzionari e magistrati designati all’articolo L. 225 del Libro delle procedure fiscali. Questo obbligo era espressamente previsto dall’articolo 302 octies del Codice generale delle imposte (CGI).
Caso particolare dei commercianti ambulanti di opere in oro e argento
Per questa categoria specifica, le autorità abilitate a constatare le contravvenzioni erano l’amministrazione comunale o il suo agente, ossia:
- i sindaci,
- i loro assessori,
- i commissari di polizia.
Questa disposizione si applicava unicamente alle contravvenzioni commesse da questi commercianti.
Campo di applicazione del dispositivo
La ricevuta di deposito riguardava esclusivamente le persone che esercitavano un’attività lucrativa sulla strada o in un luogo pubblico, senza dimora né residenza fissa in Francia da più di sei mesi. L’obbligo di detenzione ed esibizione del documento era legato a questo criterio temporale e geografico.
Abrogazione del dispositivo
Il dispositivo è stato soppresso dall’articolo 127 della legge n° 2020-1525 del 7 dicembre 2020, con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2020. Nessuna autorità può quindi più richiedere questo documento a partire da tale data.
Distinzione tra le autorità
Le autorità competenti differivano a seconda della categoria di lavoratori ambulanti:
- Autorità fiscali (articolo L. 225 del LPF) per la generalità dei lavoratori ambulanti.
- Autorità comunali per i soli commercianti ambulanti di opere in oro e argento, nell’ambito delle contravvenzioni.
Limiti e precisazioni
Nessun’altra autorità (gendarmeria, dogane, ecc.) era esplicitamente menzionata nei testi applicabili per richiedere la ricevuta ai lavoratori ambulanti senza fissa dimora. I controlli rimanevano circoscritti alle figure legali citate.