Quali documenti giustificano le spese di trasporto per le operazioni di esportazione fuori dall’Unione europea?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 7 settembre 2026

TLDR: Per giustificare le spese di trasporto legate all’esportazione fuori dall’UE, il documento principale è la certificazione elettronica di uscita dal territorio dell’Unione europea (dichiarazione doganale dematerializzata). In caso di malfunzionamento del sistema, l’esemplare n° 3 del DAU (visto dalla dogana) è valido. Sono accettati anche elementi alternativi (dichiarazione di importazione del paese terzo, documenti di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accise, titoli di trasporto) a condizioni rigorose.

Documento principale per le dichiarazioni dematerializzate

La certificazione elettronica di uscita emessa nell’ambito della dichiarazione doganale di esportazione dematerializzata costituisce la prova standard. Attesta l’effettiva esportazione dei beni fuori dall’UE ed è valida per tutte le operazioni in cui la procedura è interamente digitale.

Caso particolare delle società di trasporto espresso

Per le spedizioni tramite una società di trasporto espresso, la certificazione elettronica di uscita emessa dal suo sistema informatico è sufficiente, a condizione che:

Procedura cartacea (procedura di emergenza)

In caso di guasto o indisponibilità del sistema elettronico, il giustificativo è l’esemplare n° 3 del DAU (Documento Amministrativo Unico), vidimato dall’ufficio doganale del punto di uscita dall’Unione europea.

Elementi di prova alternativi

L’esportatore può utilizzare elementi alternativi previsti dall’articolo 74 dell’allegato III al CGI, in sostituzione della certificazione elettronica o del DAU. Tra questi:

Documenti di trasporto

I titoli di trasportto (lettere di vettura internazionali, polizze di carico, ecc.) possono servire come prova per giustificare l’esenzione IVA solo se i beni sono spediti verso un paese fuori dall’Unione europea. I titoli che attestano unicamente un trasporto verso un luogo, porto o aeroporto situato nell’UE non sono validi per giustificare un’esportazione fuori dall’UE.

Obblighi e formalità

La dichiarazione di esportazione o i documenti che ne tengono luogo, nonché gli elementi alternativi di prova, costituiscono la giustificazione indispensabile delle esportazioni ai fini IVA. Gli esportatori devono conservare questi documenti e essere in grado di presentarli a qualsiasi controllo dell’amministrazione.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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