TLDR: Per giustificare le spese di trasporto legate all’esportazione fuori dall’UE, il documento principale è la certificazione elettronica di uscita dal territorio dell’Unione europea (dichiarazione doganale dematerializzata). In caso di malfunzionamento del sistema, l’esemplare n° 3 del DAU (visto dalla dogana) è valido. Sono accettati anche elementi alternativi (dichiarazione di importazione del paese terzo, documenti di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accise, titoli di trasporto) a condizioni rigorose.
Documento principale per le dichiarazioni dematerializzate
La certificazione elettronica di uscita emessa nell’ambito della dichiarazione doganale di esportazione dematerializzata costituisce la prova standard. Attesta l’effettiva esportazione dei beni fuori dall’UE ed è valida per tutte le operazioni in cui la procedura è interamente digitale.
Caso particolare delle società di trasporto espresso
Per le spedizioni tramite una società di trasporto espresso, la certificazione elettronica di uscita emessa dal suo sistema informatico è sufficiente, a condizione che:
- l’esportatore sia espressamente indicato nella casella 2 bis della dichiarazione di esportazione dematerializzata;
- il documento includa: il numero di autorizzazione alla procedura di sdoganamento delle spedizioni espresse, i nomi e gli indirizzi dell’esportatore e del destinatario, i numeri e le date delle fatture, la denominazione e il valore delle merci, i riferimenti della lettera di trasporto aereo o del documento di spedizione, il codice dell’ufficio doganale di esportazione e la data di registrazione della dichiarazione;
- il documento sia firmato dal responsabile della società che ha effettuato le operazioni di sdoganamento.
Procedura cartacea (procedura di emergenza)
In caso di guasto o indisponibilità del sistema elettronico, il giustificativo è l’esemplare n° 3 del DAU (Documento Amministrativo Unico), vidimato dall’ufficio doganale del punto di uscita dall’Unione europea.
Elementi di prova alternativi
L’esportatore può utilizzare elementi alternativi previsti dall’articolo 74 dell’allegato III al CGI, in sostituzione della certificazione elettronica o del DAU. Tra questi:
- la dichiarazione doganale di importazione dei beni esportati, autenticata dall’amministrazione doganale del paese terzo di destinazione finale, oppure un’attestazione di tale amministrazione accompagnata da una traduzione ufficiale. I dati devono essere coerenti con quelli della dichiarazione di esportazione (natura e quantità dei beni);
- per i prodotti soggetti ad accise, i documenti di accompagnamento previsti dall’articolo 302 M ter del CGI, emessi su supporto cartaceo o trasmessi elettronicamente tramite la teleprocedura Gamm@, e vidimati dall’ufficio doganale del punto di uscita dall’UE.
Documenti di trasporto
I titoli di trasportto (lettere di vettura internazionali, polizze di carico, ecc.) possono servire come prova per giustificare l’esenzione IVA solo se i beni sono spediti verso un paese fuori dall’Unione europea. I titoli che attestano unicamente un trasporto verso un luogo, porto o aeroporto situato nell’UE non sono validi per giustificare un’esportazione fuori dall’UE.
Obblighi e formalità
La dichiarazione di esportazione o i documenti che ne tengono luogo, nonché gli elementi alternativi di prova, costituiscono la giustificazione indispensabile delle esportazioni ai fini IVA. Gli esportatori devono conservare questi documenti e essere in grado di presentarli a qualsiasi controllo dell’amministrazione.