TLDR: Per le operazioni intracomunitarie su mezzi di trasporto nuovi, il venditore deve giustificare la spedizione o il trasporto fuori dalla Francia con prove dirette o indirette. L’acquirente deve fornire, per la richiesta di visto del certificato fiscale, la fattura (o documento equivalente) con gli elementi di identificazione del mezzo di trasporto e l’imponibile, nonché il certificato di immatricolazione estero, se applicabile. Per le navi destinate alla francizzazione, il certificato di cancellazione dal registro navale estero è obbligatorio.
Giustificazione della spedizione o del trasporto
Il venditore deve provare la realtà della spedizione o del trasporto dei beni fuori dalla Francia. Le prove possono essere dirette (documento di trasporto, fattura del vettore, contratto di assicurazione) o indirette (corrispondenza commerciale, buono d’ordine, conferma scritta di ricezione da parte dell’acquirente).
Se il venditore organizza personalmente la consegna o il trasporto, deve possedere due elementi di prova non contraddittori, emessi da parti indipendenti.
Documenti da fornire da parte dell’acquirente per il certificato fiscale
Per ottenere il visto del certificato fiscale, l’acquirente deve presentare:
- l’originale e una copia della fattura o del documento equivalente, emesso dal venditore, contenente gli elementi di identificazione del mezzo di trasporto e la base imponibile;
- l’originale o una copia del certificato di immatricolazione rilasciato all’estero, se il mezzo di trasporto vi è stato immatricolato.
Caso particolare delle navi destinate alla francizzazione
Per le navi destinate all’immatricolazione in Francia, l’acquirente deve fornire anche l’originale del certificato di cancellazione dal registro navale estero. Questo documento deve accompagnare la richiesta di visto del certificato fiscale.
Documenti per le operazioni tra professionisti
Per le cessioni di mezzi di trasporto tra soggetti passivi IVA abituali (es.: costruttore a concessionario), gli elementi di identificazione del mezzo di trasporto possono figurare su documenti allegati alla fattura. La fattura deve, se del caso, indicare la data di rilascio del primo certificato di navigabilità o del certificato di navigabilità export.
Conservazione delle prove da parte del venditore
Il venditore deve conservare le prove documentali che attestano la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal territorio francese. Queste prove possono includere la conferma commerciale di ricezione dei beni in un altro Stato membro, la copia dei documenti di trasporto e/o di assicurazione in possesso dell’acquirente, o qualsiasi altro elemento equivalente.
Garanzia in attesa dei documenti
In assenza dei documenti giustificativi, il venditore può richiedere all’acquirente una somma a titolo di garanzia pari all’importo dell’IVA che sarebbe dovuta se l’esenzione non fosse applicata.