Quali sono gli accordi internazionali che influenzano la dichiarazione dei redditi delle piattaforme digitali in Francia?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 31 agosto 2026

TLDR: Gli accordi internazionali influenzano la dichiarazione dei redditi delle piattaforme digitali in Francia imponendo obblighi dichiarativi agli operatori di piattaforme per i venditori e i prestatori di servizi residenti fiscalmente in Francia, nell'UE o in Stati con convenzioni di scambio automatico di informazioni. Le piattaforme devono dichiarare le operazioni dei venditori e dei prestatori, salvo eccezioni, e seguire procedure specifiche per la dichiarazione e la correzione delle informazioni.

Campo di applicazione degli accordi internazionali

Gli accordi internazionali influenzano la dichiarazione dei redditi delle piattaforme digitali in Francia quando le operazioni coinvolgono piattaforme digitali e venditori o prestatori di servizi residenti in Stati con i quali la Francia ha firmato convenzioni di scambio automatico di informazioni. Le piattaforme digitali, siano esse francesi, europee o extra-europee, devono dichiarare le operazioni dei venditori o prestatori residenti fiscalmente in Francia, in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo con il quale la Francia ha una convenzione di scambio automatico. Questo obbligo deriva dall'articolo 1649 ter A del Codice Generale delle Imposte (CGI) e si applica a tutte le transazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2023.

Obblighi delle piattaforme digitali

Registrazione e identificazione

Le piattaforme estere devono registrarsi presso la Direzione Generale delle Finanze Pubbliche (DGFiP) prima di iniziare a dichiarare le operazioni. La registrazione avviene esclusivamente per via elettronica, inviando un'e-mail all'indirizzo france.aeoi@dgfip.finances.gouv.fr e fornendo le seguenti informazioni:

Dati da dichiarare

Le piattaforme devono trasmettere dati aggregati per trimestre solare per ogni venditore o prestatore, inclusi:

  1. Informazioni di identificazione: nome, Stato o territorio di residenza fiscale del venditore/prestatore.
  2. Dati economici:
    • Importo netto delle contropartite percepite (al netto di commissioni, tasse e spese di consegna, se a carico del venditore).
    • Numero totale di operazioni effettuate nel corso del trimestre.
  3. Dati bancari: IBAN del conto su cui vengono accreditate le somme, se diverso da quello del venditore.

Scadenze e modalità di dichiarazione

La dichiarazione delle operazioni deve essere inviata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le transazioni sono state effettuate. Ad esempio, le operazioni del 2023 devono essere dichiarate entro il 31 gennaio 2024. La trasmissione avviene esclusivamente per via elettronica, tramite la piattaforma dedicata della DGFiP. Non è prevista alcuna modalità cartacea per la dichiarazione iniziale. Eventuali rettifiche devono essere inviate a partire dal 30 marzo dell'anno successivo (N+1) e non appena possibile dopo aver rilevato l'errore.

Trattamento fiscale per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che percepiscono redditi tramite piattaforme digitali devono dichiararli in Francia se vi sono residenti fiscalmente. Per i redditi provenienti da Stati con i quali la Francia ha una convenzione contro le doppie imposizioni, il credito d'imposta estero è imputabile fino a concorrenza del minore importo tra l'imposta effettivamente pagata all'estero (o la riduzione prevista dalla convenzione) e l'imposta francese corrispondente ai redditi percepiti all'estero. In assenza di convenzione, i redditi esteri sono tassati in Francia per l'importo netto totale, senza possibilità di credito d'imposta.

Esenzioni e limiti

Le piattaforme non residenti nell'UE sono esentate dalla dichiarazione in Francia se:

  1. Il loro Stato di residenza ha una convenzione di scambio automatico di informazioni con la Francia riconosciuta come equivalente alla DAC 7.
  2. Le operazioni rientrano nel campo di applicazione di questa convenzione e sono già state dichiarate nello Stato di residenza della piattaforma.

Questa esenzione non si applica alle piattaforme con sede in Stati privilegiati (ad esempio, paradisi fiscali) o in paesi con i quali la Francia non ha accordi di cooperazione fiscale.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

Calcola la tua imposta con Solvo

Fonti ufficiali

← Torna al blog