TLDR: Una società estera imponibile in Francia deve designare un rappresentante fiscale se stabilita al di fuori dell’UE, oppure identificarsi direttamente presso il SIEE se stabilita nell’UE. Deve rispettare gli obblighi dichiarativi e contabili in materia di IVA e imposta sulle società, secondo le norme del Code Général des Impôts.
Obbligo di rappresentante fiscale per le società extra-UE
Le società non stabilite nell’Unione europea (UE) che effettuano operazioni imponibili in Francia devono designare un rappresentante fiscale accreditato in Francia. Tale rappresentante deve essere stabilito in Francia e impegnarsi a assolvere, per conto della società estera, gli adempimenti dichiarativi e di pagamento delle imposte. La designazione del rappresentante fiscale deve avvenire per iscritto e includere i dati identificativi della società estera e del rappresentante, nonché l’accettazione esplicita di quest’ultimo.
Adempimenti per le società stabilite nell’UE
Le società stabilite in un altro Stato membro dell’UE non hanno l’obbligo di designare un rappresentante fiscale in Francia. Devono invece identificarsi direttamente presso il Service des Impôts des Entreprises Étrangères (SIEE) per ottenere un numero di identificazione fiscale francese (numero SIRET/SIREN). Questa identificazione consente di assolvere gli obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte in Francia.
Obblighi in materia di IVA
Tutte le società estere che realizzano operazioni imponibili in Francia, indipendentemente dal fatto che siano stabilite nell’UE o al di fuori, sono soggette agli obblighi contabili e di fatturazione previsti dagli articoli 286 e 289 del Code Général des Impôts (CGI). Devono:
- Tenere una contabilità dettagliata delle operazioni effettuate in Francia.
- Emettere fatture conformi alla normativa locale.
- Presentare le dichiarazioni IVA con periodicità mensile o trimestrale, a seconda della durata e della regolarità dell’attività in Francia.
Imposta sulle società (IS) e ritenute alla fonte
Le società estere che realizzano profitti in Francia sono soggette all’imposta sulle società (IS) sui redditi generati sul territorio francese. I profitti realizzati da società estere possono essere considerati come distribuiti a soci non residenti, comportando una ritenuta alla fonte, salvo eccezioni applicabili alle società stabilite nell’UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE). Le società estere devono dichiarare i redditi imponibili in Francia utilizzando il numero di identificazione ottenuto presso il SIEE o tramite il proprio rappresentante fiscale.
Procedura di immatricolazione e accesso ai servizi fiscali
Per assolvere gli obblighi fiscali in Francia, le società estere devono ottenere un numero di identificazione fiscale francese (SIRET/SIREN). La procedura di immatricolazione varia a seconda che la società sia stabilita nell’UE o al di fuori:
- Le società UE devono immatricolarsi presso il SIEE.
- Le società extra-UE devono immatricolarsi presso il servizio delle imposte delle imprese competente per il loro rappresentante fiscale.
Questo numero è necessario per:
- Presentare le dichiarazioni IVA e IS.
- Pagare le imposte dovute.
- Richiedere eventuali rimborsi.
Scadenze e rettifiche delle dichiarazioni
Le scadenze per le dichiarazioni IVA dipendono dalla periodicità stabilita dal servizio fiscale competente, che può essere mensile o trimestrale. Le società extra-UE devono rispettare le scadenze comunicate al loro rappresentante fiscale, il quale è responsabile della presentazione delle dichiarazioni e del pagamento delle imposte.