Quali sono gli adempimenti e la documentazione necessari per dedurre le spese di pubblicità online?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 9 settembre 2026

TLDR

In linea generale, è possibile dedurre integralmente le spese di pubblicità dal risultato dell’esercizio durante il quale sono sostenute. Tuttavia, le fonti disponibili non precisano né quali documenti giustificativi conservare né un modulo o un adempimento specifico per dichiarare tale deduzione. È necessario distinguere questa deduzione dall’imposta applicabile a determinati acquisti di servizi di pubblicità online.

Regola generale di deducibilità

Il BOFiP qualifica in linea generale le spese di pubblicità e propaganda come spese di gestione deducibili. Sono dedotte integralmente dal risultato dell’esercizio durante il quale sono sostenute.

Questa fonte enuncia una regola generale applicabile alle spese pubblicitarie, senza precisare espressamente il trattamento documentale specifico per le campagne online.

Documentazione e adempimento per la deduzione

Le fonti disponibili non forniscono l’elenco delle fatture, ricevute, contratti o altri documenti giustificativi da conservare per dedurre una spesa di pubblicità online. Inoltre, non individuano alcun modulo né alcuna procedura specifica per dichiarare tale deduzione.

È quindi necessario distinguere la regola fiscale di deducibilità, che è documentata, dai requisiti documentali specifici, che non sono precisati nelle fonti esaminate.

Imposta su determinati servizi di pubblicità online

La deduzione della spesa non deve essere confusa con l’imposta prevista dall’articolo 302 bis KI per l’acquisto di determinati servizi di pubblicità online.

Questa imposta riguarda il committente soggetto passivo IVA e stabilito in Francia. Si applica alle somme versate al netto dell’IVA per i servizi interessati e la sua aliquota è fissata all’1%. Viene liquidata e versata per l’anno civile precedente al momento della presentazione della dichiarazione IVA del mese di marzo o del primo trimestre dell’anno civile.

Queste regole riguardano l’imposta sull’acquisto di servizi di pubblicità online e non costituiscono una procedura specifica per la deduzione della spesa.

Limiti da verificare

Le spese relative a pubblicità vietate dagli articoli L. 3323-2, L. 3323-4 e L. 3323-5 del codice della sanità pubblica non sono ammesse in deduzione. Le fonti disponibili non consentono di determinare se una pubblicità online rientri concretamente in tali divieti.

In un caso particolare, le spese pubblicitarie sostenute per creare un marchio o ampliarne la diffusione, quando sono sproporzionate rispetto agli utili annuali, possono essere considerate spese di primo impianto e ammortizzate. Il BOFiP non precisa un trattamento distinto per la pubblicità online.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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