TLDR: In regime di franchigia IVA, sei esonerato dal pagamento dell’IVA sulle tue operazioni e non puoi detrarre l’IVA sui tuoi acquisti. Devi dichiarare la tua attività entro 15 giorni, tenere una contabilità semplificata (registro annuale degli acquisti e libro giornale quotidiano delle entrate) e monitorare il tuo fatturato per evitare di superare le soglie legali. Le note di parcella non devono menzionare l’IVA, a meno che tu non abbia optato per l’imposizione.
Dichiarazione iniziale e identificazione
Devi presentare una dichiarazione di esistenza e identificazione presso il centro formalità delle imprese competente entro 15 giorni dall’inizio della tua attività. In assenza di un’esplicita indicazione di opzione per l’imposizione IVA, sei automaticamente considerato in regime di franchigia.
Obblighi contabili semplificati
Puoi tenere una contabilità semplificata, che deve includere:
- Un registro annuale che riassume il dettaglio dei tuoi acquisti.
- Un libro giornale aggiornato quotidianamente, con il dettaglio delle entrate professionali, supportato da fatture e documenti giustificativi. Questi documenti devono essere presentati su richiesta dell’amministrazione fiscale.
Calcolo del fatturato rilevante
Solo le entrate derivanti dalla tua attività regolamentata di avvocato sono considerate per la valutazione della soglia di franchigia. Le operazioni non regolamentate e le entrate eccezionali (come la cessione di elementi dell’attivo immobilizzato) sono escluse. Se tieni la contabilità secondo le regole del diritto commerciale, il fatturato è determinato in base alle prestazioni effettuate, indipendentemente dal loro incasso.
Emissione delle note di parcella
Le note di parcella inviate a clienti soggetti a IVA non devono menzionare l’IVA, a meno che tu non abbia espressamente optato per l’imposizione IVA (rinunciando così alla franchigia).
Superamento delle soglie e perdita della franchigia
Se il tuo fatturato supera nel corso dell’anno la soglia prevista all’articolo 293 B del CGI, diventi debitore dell’IVA a decorrere dal 1° giorno del mese in cui la soglia è stata superata. Gli incassi relativi a prestazioni effettuate prima di tale data non sono soggetti a IVA. In caso di perdita del beneficio della franchigia, puoi emettere note di parcella rettificative per le operazioni del mese di superamento e devi informare l’amministrazione fiscale della tua nuova situazione.
Regimi di franchigia simultanei
Puoi beneficiare contemporaneamente di due regimi di franchigia:
- La franchigia prevista al III dell’articolo 293 B del CGI per le operazioni relative alla tua attività regolamentata.
- La franchigia prevista al IV dell’articolo 293 B del CGI per le tue altre operazioni.
Opzione per l’imposizione IVA
Se scegli volontariamente di rinunciare alla franchigia optando per l’imposizione IVA, sei soggetto a tutti gli obblighi applicabili ai contribuenti di questa imposta.