TLDR: Gli operatori di piattaforme digitali che mettono in contatto persone per attività di co-consumo (carpooling, co-cooking, ecc.) in Francia devono dichiarare le operazioni degli utenti che superano i 3.000 € annui e 20 transazioni. Devono registrarsi, raccogliere dati su venditori/prestatori, trasmettere le informazioni in formato elettronico entro il 31 gennaio dell’anno successivo e sospendere gli account non conformi dopo due solleciti.
Campo di applicazione degli obblighi
Gli obblighi si applicano a qualsiasi impresa o organismo che agisce come operatore di piattaforma, indipendentemente dal luogo di stabilimento, qualora metta in contatto tramite mezzi elettronici persone per la vendita di beni, la fornitura di servizi o lo scambio e la condivisione di beni o servizi. Ciò include esplicitamente le attività di co-consumo (carpooling, co-cooking, uscite in mare) quando gli importi richiesti dal prestatore superano i costi diretti sostenuti per il servizio.
Obblighi di registrazione e identificazione
Gli operatori devono registrarsi presso l’amministrazione fiscale e ottenere un numero di identificazione fiscale. Sono tenuti a raccogliere le seguenti informazioni su venditori o prestatori che utilizzano la loro piattaforma:
- Elementi di identificazione (nome, cognome, ragione sociale, ecc.);
- Residenza fiscale;
- Numero di identificazione fiscale, ove applicabile.
Soglie e condizioni di dichiarazione
La dichiarazione delle operazioni è obbligatoria se l’utente:
- Ha effettuato almeno 20 transazioni nell’anno;
- Ha percepito un importo totale superiore a 3.000 € per queste transazioni. Queste soglie si applicano alla somma delle operazioni effettuate dalla stessa persona sulla stessa piattaforma, nell’ambito di attività senza scopo di lucro e condivisione delle spese tra co-consumatori.
Modalità di dichiarazione
La dichiarazione deve essere esclusivamente elettronica, secondo uno schema dettagliato in un capitolato tecnico disponibile nell’area « Partner » del sito www.impots.gouv.fr. Nessun altro formato è accettato. I dati devono essere trasmessi al più tardi il 31 gennaio dell’anno successivo a quello delle operazioni. In caso di errori o dati mancanti segnalati dall’amministrazione, l’operatore ha tempo fino al 28 febbraio per correggere o completare le informazioni.
Esclusioni e sanzioni
Alcuni venditori o prestatori sono esclusi dagli obblighi dichiarativi:
- Enti pubblici;
- Enti quotati in borsa o collegati a enti quotati;
- Enti per i quali l’operatore di piattaforma ha facilitato più di 2.000 operazioni di locazione di beni immobili legate a un lotto durante il periodo di dichiarazione;
- Persone che hanno effettuato meno di 30 operazioni di vendita di beni con un importo totale inferiore o uguale a 2.000 €.
Se un venditore o prestatore non fornisce le informazioni necessarie dopo due solleciti, l’operatore deve chiudere il suo account per una durata minima di 60 giorni e impedire la nuova registrazione sulla piattaforma.
Obblighi di informazione degli utenti
Gli operatori devono informare gli utenti dei loro obblighi fiscali e sociali tramite un link elettronico ai siti delle amministrazioni competenti, conformemente all’articolo 242 bis del CGI.
Quadro giuridico
Gli obblighi derivano dagli articoli 242 bis, 1649 ter A a 1649 ter E del Code général des impôts (CGI), nonché dalle direttive europee (DAC 7) e dalle regole tipo dell’OCSE per l’economia digitale.